Revoca permesso lungo periodo con obbligo preavviso art 10 bis (TAR Toscana n. 365 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta in modo automatico sulla sola constatazione dell’assenza dal territorio dell’Unione superiore a dodici mesi consecutivi. L’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998 richiede un’interpretazione costituzionalmente orientata, che impone di porre lo straniero nella condizione di giustificare la propria assenza. Lo strumento di tale confronto endoprocedimentale è il preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, la cui omissione vizia il provvedimento. Il titolo è pertanto illegittimo quando l’Amministrazione non valuti le ragioni addotte dall’interessato prima di revocare.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, è titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in favore proprio e dei figli. Con istanza del 12 luglio 2024 ne chiede l’aggiornamento. Dalle verifiche dell’Amministrazione emerge che due figlie minori hanno ottenuto il passaporto del Paese di origine nel marzo 2023, si sono recate all’estero e sono rientrate nell’Unione Europea il 26 luglio 2024, dopo un’assenza superiore a dodici mesi consecutivi.
Con decreto del 10 gennaio 2025 il Questore revoca il permesso di lungo periodo con riferimento ai due allegati minori. Il genitore impugna il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 d.lgs. n. 286/1998. La domanda cautelare è accolta con ordinanza di sospensione e con incombenti istruttori, cui l’Amministrazione non ottempera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la revoca è disciplinata dall’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998, che la collega all’assenza dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi. La norma, letta in modo costituzionalmente orientato, non tollera però automatismi ostativi quando vengono in rilievo diritti fondamentali della persona.
Il Tribunale richiama la propria sentenza n. 113 del 2025, espressamente indicata come precedente conforme ai sensi dell’art. 74 c.p.a., secondo cui lo straniero deve poter giustificare l’assenza prolungata. Nella stessa direzione sono citate la sentenza del TAR Lombardia n. 1109 del 2021, la sentenza del TAR Lombardia n. 5 del 2022 e la sentenza del TAR Veneto n. 455 del 2024.
Da tale ricostruzione deriva un preciso obbligo procedimentale: l’interessato va posto nella condizione di interloquire con l’Amministrazione sulle ragioni dell’allontanamento prima che sia disposta la revoca. Gli istituti partecipativi degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990 costituiscono lo strumento per garantire questo confronto endoprocedimentale.
Nel caso concreto l’Amministrazione ha omesso il preavviso di diniego, impedendo al ricorrente di rappresentare le vicende familiari che avevano ostacolato il rientro delle figlie. Il provvedimento è dunque illegittimo e viene annullato.
L’annullamento è pronunciato fatto salvo il riesercizio del potere: in sede di nuova determinazione l’Amministrazione dovrà considerare le giustificazioni rese e l’operatività dell’art. 31 d.lgs. n. 286/1998, sulla cui eventuale violazione il Tribunale riconosce la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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