Nessuna citazione testuale disponibile (Cass. pen. Sez. 5 n. 20002 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La memoria scritta presentata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. è ammessa in ogni stato e grado del procedimento ed è caratterizzata dalla più ampia libertà contenutistica, non essendo prescritto un contenuto formale specifico. Rientrano tra le memorie anche i pareri tecnici resi dai consulenti di parte, i quali, ai sensi dell’art. 233 cod. proc. pen., sono abilitati a esporre il proprio parere al giudice presentando memorie a norma dell’art. 121 cod. proc. pen. Il parere tecnico è veicolabile purché non si risolva, anche solo in parte, in un autonomo accertamento tecnico che ampli la piattaforma cognitiva del giudice, aggirando le regole del contraddittorio sulla prova. La memoria che si limiti a svolgere argomentazioni sul significato probatorio di dati processuali già acquisiti è ammissibile e la sua omessa valutazione può incidere sulla completezza e sulla tenuta della motivazione.
Il Fatto
Il difensore di un imputato, condannato in primo grado per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale quale amministratore di una società dichiarata fallita, ricorreva per cassazione avverso la sentenza della corte territoriale che aveva confermato la decisione di condanna. Nel giudizio di appello la difesa aveva depositato una memoria tecnico-contabile redatta da un consulente di parte nominato solo dopo la sentenza di primo grado. La corte d’appello, tuttavia, ne aveva dichiarato l’inammissibilità ritenendo che fosse strumentale all’introduzione di documenti nuovi, valorizzando la circostanza che il consulente aveva dichiarato di aver proceduto alla stesura dopo aver ottenuto accesso alla documentazione bancaria e contabile della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione di legge in relazione agli artt. 121, 233 e 546 cod. proc. pen., rilevando la fondatezza della doglianza.
L’art. 121 cod. proc. pen., ha osservato la Corte, consente alle parti e ai difensori di presentare al giudice, in ogni stato e grado del procedimento, memorie scritte aventi funzione illustrativa delle tesi prospettate, senza prescrivere un contenuto formale dell’atto. Tra queste rientrano anche i pareri di carattere tecnico sui fatti di causa, richiamando il precedente di Sez. 6, n. 3500 del 2008.
La presentazione di una memoria che contenga un parere tecnico, avente l’unico scopo di illustrare le proprie ragioni sulla base di documenti già prodotti, è pertanto legittima. Il giudice è tenuto a considerarla, costituendo la sua valutazione un effetto naturale dell’atto e della rilevanza delle questioni trattate.
La Corte ha precisato il limite di ammissibilità: il parere tecnico è veicolabile a condizione che non si traduca, anche solo in parte, in un autonomo accertamento tecnico. In tal caso, infatti, si determinerebbe una non consentita modifica della piattaforma cognitiva, aggirando le regole del contraddittorio sulla prova, con particolare rigore nel giudizio di appello dove l’integrazione probatoria è ipotesi eccezionale.
Nel caso di specie, la corte territoriale non aveva fatto buon governo di tali principi, avendo dichiarato l’inammissibilità della memoria senza prendere in considerazione il contenuto delle deduzioni in essa svolte. La motivazione si era limitata a valorizzare la formula introduttiva del documento, senza verificare se lo stesso fosse espressione di un autonomo accertamento tecnico ovvero un parere sul significato probatorio dei dati processuali acquisiti. Per tale ragione la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello, con assorbimento del secondo motivo di ricorso.
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Nota della Redazione
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