Condono edilizio e onere probatorio dell’anteriorità dell’abuso (TAR Lazio n. 7886 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, l’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985 — applicabile anche ai condoni di cui alla l. n. 724/1994 e al d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003 — presuppone che le ragioni di credito per cui si procede siano anteriori all’entrata in vigore della legge medesima. Grava sul richiedente l’onere di dimostrare sia la data di ultimazione dei lavori sia l’anteriorità del credito azionato nella procedura esecutiva. In assenza di tale prova, trova applicazione la disciplina del c.d. terzo condono, con la conseguente natura ostativa dei vincoli paesaggistici e idrogeologici gravanti sull’area rispetto al rilascio della sanatoria per gli abusi maggiori.
Il Fatto
La società ricorrente, avente causa di un aggiudicatario in una procedura esecutiva, presentava nel 2005 istanza di condono per un’unità immobiliare realizzata su un terreno in Roma, invocando l’applicazione dell’art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985. L’Amministrazione capitolina respingeva l’istanza, ritenendo applicabile la disciplina del terzo condono (d.l. n. 269/2003 e l.r. Lazio n. 12/2004) e, quindi, ostativa la presenza di vincoli sull’area. La società impugnava il diniego, deducendo l’erronea applicazione della normativa, il difetto di istruttoria e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha incentrato la decisione sull’individuazione della normativa condonistica applicabile, rilevando che l’elemento dirimente è la prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al termine del 31.12.1993 di cui alla l. n. 724/1994. Richiamato il tenore dell’art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985, il Collegio ha rammentato che tale disposizione consente la sanatoria per gli immobili trasferiti in sede di procedure esecutive solo ove le ragioni di credito siano anteriori all’entrata in vigore della legge.
La ricorrente aveva dichiarato che l’abuso risaliva al periodo compreso tra il 16.03.1985 e il 31.12.1993, ma non aveva fornito prova documentale della data di ultimazione dei lavori. Quanto al credito azionato, il riferimento a un decreto ingiuntivo e a una nota di trascrizione di pignoramento è stato ritenuto inidoneo: il primo non risulta prodotto né in giudizio né in sede procedimentale; la seconda, pur depositata in giudizio, non menziona il manufatto oggetto dell’istanza, limitandosi a indicare il terreno.
Il Tribunale ha quindi concluso che, gravando sul richiedente l’onere di dimostrare i presupposti della sanatoria, la mancata prova dell’anteriorità dell’abuso comporta l’applicazione della disciplina del c.d. terzo condono, con la conseguente natura ostativa dei vincoli gravanti sull’area. Ha inoltre escluso i denunciati vizi di istruttoria e motivazione, ravvisando nel provvedimento impugnato il richiamo alle osservazioni endoprocedimentali e la loro valutazione di inidoneità a superare le ragioni del diniego, con motivazione anche per relationem alla nota del 26.05.2016. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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