Inottemperanza per la carta del docente: l’ottemperanza non è condizionata all’esperimento dell’azione esecutiva (TAR Lombardia n. 2743 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione a riconoscere la carta del docente costituisce titolo per l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., una volta decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, senza che sia necessario esperire preventivamente l’azione esecutiva. L’accoglimento del ricorso presuppone la prova della spettanza degli importi riconosciuti dal giudicato e la mancata deduzione dell’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione. La nomina del commissario ad acta, quale misura sostitutiva dell’inerzia dell’amministrazione, costituisce ragione ostativa alla condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., dovendosi valutare la manifesta iniquità della stessa in relazione alle peculiarità del caso concreto.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Pavia, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il giudice ordinario aveva condannato l’amministrazione a riconoscere la carta elettronica del docente per le annualità indicate, per un importo complessivo. Sul predetto titolo si era formato il giudicato. Il docente, rimasto insoddisfatto, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato e chiedendo l’esecuzione coattiva della sentenza nonché la condanna al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, era ampiamente decorso. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, in quanto la pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto al giudicato. La mera costituzione in giudizio con atto di forma non ha, infatti, alcuna valenza satisfattiva.
Conseguentemente, il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine per l’accredito delle somme dovute, e ha nominato fin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato quale commissario ad acta, il quale provvederà all’esecuzione solo su istanza del creditore e senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni istituzionali.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014. La penalità di mora è stata ritenuta manifestamente iniqua nel caso concreto, in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta e dell’eccezionale mole di contenzioso seriale relativo al rilascio della carta elettronica del docente, circostanza che ha inciso sul ritardo nell’esecuzione.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e liquidate in misura ridotta, in considerazione della natura seriale della controversia e del limitato impegno difensivo, in conformità alla giurisprudenza citata.
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Nota della Redazione
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