Daspo urbano legittimo anche senza accertamento analitico del luogo (TAR Marche n. 1017 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane di cui all’art. 9 del D.L. n. 14/2017 costituisce misura di prevenzione amministrativa autonoma rispetto al giudizio penale e al procedimento sanzionatorio ex L. n. 689/1981. L’autorità di pubblica sicurezza può fondarlo su pregiudizi di polizia e su condotte di ubriachezza poste in essere in luoghi pubblici, senza che sia necessario l’accertamento strumentale del tasso alcolemico, rientrando la constatazione dello stato di ubriachezza nell’apprezzamento dell’uomo medio. Non è richiesta la verifica analitica del punto esatto in cui la condotta è stata tenuta, purché l’area sia ricompresa tra quelle individuate dal Comune ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.L. n. 14/2017. Restano fermi i requisiti di adeguata istruttoria e di congrua motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino tunisino regolarmente soggiornante in Italia, impugna il divieto di accesso per dodici mesi in specifiche aree urbane del territorio comunale, adottato dal Questore su proposta della Tenenza dei Carabinieri. Il provvedimento si fonda su una contestazione ex art. 688 cod. pen. elevata il 25 ottobre 2023, su reiterazioni nel triennio precedente e su pregiudizi di polizia risalenti nel tempo.
Il ricorrente deduce l’insussistenza dei presupposti, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria: contesta lo stato di ubriachezza, la collocazione della condotta e la genericità dei precedenti richiamati. Il Tribunale respinge la domanda cautelare con ordinanza n. 18/2024 e, all’esito dell’udienza pubblica, rigetta il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un rilievo processuale: rispetto alla medesima condotta sussiste piena autonomia di valutazione tra autorità giudiziaria penale, autorità competente per la sanzione amministrativa e autorità di pubblica sicurezza. Il procedimento penale o quello ex L. n. 689/1981 incidono sulle valutazioni di quest’ultima solo se l’interessato prova l’integrale infondatezza dei fatti, mediante archiviazione o assoluzione piena. Nella specie l’esito del procedimento sanzionatorio non è stato documentato, sicché il giudizio si basa sul verbale di contestazione, atto fidefacente sino a querela di falso.
Il Tribunale segnala una distonia nella strategia difensiva, avendo il ricorrente collocato la condotta ora sul litorale, ora nei pressi del sovrappasso e della stazione. Quanto allo stato di ubriachezza, l’accertamento strumentale del tasso alcolemico è necessario solo per le norme del codice della strada, mentre per l’art. 688 cod. pen. la relativa constatazione rientra nell’apprezzamento dell’uomo medio, secondo il richiamato precedente Cass. pen., Sez. V, 26 settembre 1985. Il ricorrente, inoltre, non ha fornito prova contraria circa la riconducibilità del luogo alle aree individuate dal Comune.
Nel merito, i pregiudizi di polizia e l’episodio postumo del gennaio 2024, pur non gravi singolarmente, delineano un soggetto poco incline al rispetto delle regole della civile convivenza e giustificano il giudizio di pericolosità sociale. L’ubriachezza in luogo pubblico lede insieme la pubblica sicurezza e il decoro urbano, ragione per cui il legislatore ha anticipato la soglia di tutela.
Il Collegio esclude che nel singolo episodio debba accertarsi analiticamente se il luogo rientri nel perimetro vietato: le contestazioni difensive attengono a sottigliezze linguistiche, mentre è indubitabile che l’interessato si trovasse in un’area sensibile, nei pressi di una via di collegamento con il lungomare, indipendentemente dall’afflusso di persone in quel giorno e orario.
Una considerazione generale chiude il percorso: le misure in esame mirano a impedire che stazioni, parchi e piazze diventino ricettacolo di soggetti dediti al consumo di alcolici o stupefacenti, con funzione anche di prevenzione speciale. Restano necessari adeguata istruttoria e congrua motivazione, nel caso ritenuti soddisfatti. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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