La rimessione al Consiglio dei ministri non è atto lesivo impugnabile (TAR Puglia n. 1017 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui il Ministero dell’ambiente rimette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988, il conflitto insorto con altra Amministrazione nel procedimento di VIA non è atto provvedimentale in senso tecnico ed è priva di lesività immediata. La rimessione ha natura interlocutoria ed endoprocedimentale e realizza uno spostamento del piano valutativo, espressione di sussidiarietà verticale. L’unico atto conclusivo, e quindi lesivo, è la deliberazione del Consiglio dei ministri, che assorbe e sostituisce i poteri di tutte le Amministrazioni coinvolte, compresa quella preposta a interessi sensibili. Ne deriva che solo tale deliberazione va tempestivamente impugnata, potendo la rimessione essere contestata, anche per vizi propri, unicamente a valle della determinazione conclusiva.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di un progetto di impianto agrivoltaico denominato «Celone 03», ubicato nel Comune di Foggia con le relative opere di connessione, della potenza complessiva di 44,33 MW. Sul progetto il MASE, tramite la Commissione tecnica, ha espresso parere di compatibilità ambientale, mentre il Ministero della cultura ha reso parere negativo, con nota prot. 620-P del 18.01.2023.

Preso atto del contrasto, il Dipartimento dello sviluppo sostenibile del MASE ha rimesso l’affare al Capo di Gabinetto per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio, ai fini della risoluzione del conflitto. La società ha impugnato la nota di rimessione del 5.07.2023, i pareri del MIC e gli atti presupposti, deducendo la formazione del silenzio assenso sul parere tardivo, il difetto di istruttoria e la violazione del dissenso costruttivo. All’udienza del 29 aprile 2025 il Collegio ha indicato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile causa di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse. L’atto di rimessione al superiore livello di governo, adottato per superare il conflitto tra Amministrazioni e tra i contrapposti interessi pubblici, non definisce l’assetto degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento. Manca quindi un concreto profilo di lesività.

Va disattesa la tesi della difesa di parte, secondo cui la rimessione determinerebbe un arresto procedimentale. Non si tratta di arresto, ma di uno spostamento del piano valutativo, espressione di una regola di sussidiarietà verticale e di un meccanismo di coordinamento tra attività e organizzazione. Il Consiglio dei ministri non svolge ulteriori accertamenti tecnici né duplica il procedimento: la composizione del conflitto è ponderazione di interessi pubblici e scelta di quello prevalente, come già affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 1486/2020.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il dissenso qualificato determina una cesura dell’ordinario ordine delle competenze e crea un potere provvedimentale extra ordinem, sorretto dalla tutela di valori costituzionalmente garantiti. Il potere a tutela degli interessi sensibili non si consuma nel modulo procedimentale ordinario (Cons. Stato, Sez. IV, n. 28/2018). Al Consiglio dei ministri spetta un potere decisionale che assorbe e sostituisce quello di tutte le Amministrazioni, in linea con l’art. 120 Cost. (TAR Molise n. 107/2020).

La decisione governativa rientra tra gli atti di alta amministrazione, sindacabili ma entro margini limitati, rappresentando l’anello di collegamento tra attività politica e amministrativa (TAR Lazio, Sez. III, n. 7774/2019). Ne consegue che il potere provvedimentale si trasferisce in capo al Consiglio dei ministri: solo la sua deliberazione è atto conclusivo e, in ipotesi, lesivo. La determinazione di rimessione ha invece natura endoprocedimentale e non è immediatamente impugnabile (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 1619/2022). Il Collegio osserva inoltre che non è scontato che dalla rimessione derivi un effetto lesivo, potendo il Consiglio aderire alla posizione del MASE e rilasciare la VIA. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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