Notifica al curatore e prescrizione del tributo nel fallimento (Cass. civ. Sez. V n. 9150 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione tributaria nel fallimento, la notifica dell’atto impositivo al solo curatore fallimentare, in pendenza della procedura, non determina la nullità dell’atto, essendo il curatore legittimato a riceverlo. Il fallito che non abbia ricevuto la notifica, tornato in bonis, può tuttavia far valere le proprie ragioni indipendentemente dalla data di notifica del precedente atto, e a partire da quella di notifica del successivo atto effettuato a sue mani. Ne consegue che il giudice d’appello, il quale ritenga che la notifica originaria abbia posto il contribuente in condizione di difendersi, non può considerare preclusa l’eccezione di prescrizione del tributo.

Il Fatto

Il contribuente propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, in grado d’appello, aveva confermato la decisione di primo grado relativa a un’intimazione di pagamento. La questione centrale riguardava la validità della notifica della prodromica cartella esattoriale e la conseguente possibilità di far valere la prescrizione del tributo.

Il ricorrente contestava che la sentenza avesse ritenuto validamente notificata la cartella del 2005, a fronte di una matrice che evidenziava una notifica in capo ad altro destinatario e in altro luogo, oltre che di una mera fotocopia.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 32, d.lgs. n. 546/1992, 18, d.p.r. n. 445/2000 e 357, cod. pen., assumendosi l’erroneo accertamento della notifica della cartella in data 28.2.2005. Il motivo è fondato, poiché il thema decidendum si incentra sull’idoneità della notifica a porre il contribuente in condizione di conoscere l’esatta pretesa tributaria e di difendersi.

Dal controricorso emerge che la notifica fu effettuata nei confronti del curatore fallimentare, soggetto diverso dalla contribuente e presso indirizzo diverso dalla sua abitazione, ma legittimato a ricevere l’atto in pendenza della procedura. Tale circostanza non inficia la validità dell’atto. Risulta incontestato che la cartella si riferisse all’anno d’imposta in cui venne dichiarato il fallimento, intervenuto in data 16.10.1998.

La Corte afferma il principio secondo cui la notifica dell’atto impositivo, riferita agli anni precedenti o a quello in corso al momento della declaratoria di fallimento, deve avvenire nei confronti sia del curatore sia del fallito. La notifica al solo curatore non determina la nullità dell’atto, ma comporta che il fallito, tornato in bonis, possa far valere le sue ragioni a partire dalla notifica del successivo atto effettuato a sue mani. Il Collegio richiama sul punto Cass. 2857/22 e Cass. 26127/19.

Ne discende che erroneamente la Commissione Tributaria Regionale, ritenendo che la notifica del 2005 avesse posto la contribuente in condizioni di difendersi tempestivamente, ha considerato preclusa l’eccezione di prescrizione del tributo, a fronte della notifica della intimazione di pagamento, pacificamente avvenuta il 7 agosto 2012. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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