Data in calce irrilevante se epigrafe attesta la deliberazione (Cass. civ. Sez. V n. 27511 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione del segretario apposta in epigrafe alla sentenza attribuisce pubblica fede, fino a querela di falso, alla data di deliberazione in camera di consiglio del collegio ivi indicato. La divergenza tra tale data e quella eventualmente apposta in calce non consente di presumere che la decisione sia stata assunta prima della scadenza dei termini per le memorie, né di ritenere omesso l’esame degli scritti difensivi. La divergenza tra le due indicazioni va qualificata come errore materiale quando l’epigrafe rechi l’attestazione del segretario sia sulla data di pronuncia sia su quella di deposito. Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. non è integrato dall’omesso esame in sé di un documento, che costituisce mero elemento istruttorio e non fatto storico. La censura è inammissibile in presenza di doppia conforme, anche quando il ricorrente alleghi la produzione di ulteriori documenti in appello.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2013, ricostruiva induttivamente maggiori ricavi ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. a) e d-bis), d.P.R. n. 600 del 1973, recuperando a tassazione un maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva. Esperito senza esito il procedimento di accertamento con adesione, la società impugnava l’atto impositivo; la C.t.p. rigettava il ricorso e la C.t.r., decidendo nel merito, lo confermava, valorizzando le dichiarazioni incomplete e rilevando che la ricostruzione reddituale della contribuente si fondava su dati non corretti e su documenti non riferibili a scritture contabili regolari.

La società ricorre per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 27 d.l. n. 137 del 2020 per avere la C.t.r. deciso senza tenere conto dell’istanza di discussione e prima del deposito delle memorie; omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., dei bilanci prodotti in appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte ricostruisce la disciplina emergenziale, che nel processo tributario ha consentito di sostituire l’udienza pubblica con il collegamento da remoto o, in alternativa, con la decisione sulla base degli atti, lasciando all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, e ha previsto la trattazione scritta con fissazione dei termini per memorie e repliche.

Nel caso concreto la causa, originariamente fissata al 9 febbraio 2021, era stata rinviata all’11 maggio 2021; con comunicazione del 6 aprile le parti erano state avvisate dello svolgimento mediante trattazione scritta e la contribuente aveva depositato la propria memoria il 26 aprile. La sentenza di appello, depositata il 13 luglio 2021, reca in epigrafe l’11 maggio come data di pronuncia e il 13 luglio come data di deposito, con la sottoscrizione del segretario che ha attribuito pubblica fede a quanto attestato. Si è quindi in presenza di un atto pubblico che fa prova, fino a querela di falso, anche in ordine alla data di assunzione della decisione da parte del collegio (Cass. n. 4217/2025).

La Corte richiama il principio secondo cui, se la data di deliberazione risulta anteriore alla scadenza dei termini per le memorie ma la pubblicazione è successiva, la sentenza è nulla, salvo il caso di errore materiale nell’indicazione della prima, non potendosi tuttavia ascrivere la divergenza a errore materiale in base a una semplice presunzione (Cass. n. 32538/2024). Nella specie l’indicazione del 9 febbraio è frutto di mero errore materiale, proprio in ragione dell’epigrafe attestante pronuncia e deposito.

La Corte aggiunge che l’omesso esame di atti difensivi, nei cui confronti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio, è riconducibile all’errore di fatto, denunciabile con la revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 3137/1994).

Il secondo motivo è inammissibile. La C.t.r. non ha omesso di esaminare i bilanci, avendone dato espressamente atto. Il vizio dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, non è integrato dall’omesso esame in sé di un documento, mero elemento istruttorio e non fatto storico (Cass. n. 26780/2026). Opera inoltre la preclusione della doppia conforme, ravvisabile anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali (Cass. n. 19481/2026): il solo rilievo della produzione di ulteriori documenti non la esclude. Il vizio di motivazione, poi, è estraneo al perimetro della censura, essendo deducibile solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei casi individuati dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054/2014. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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