Atti di calendarizzazione delle udienze non sindacabili dal giudice amministrativo (Cass. civ. Sez. Un. n. 16784 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui il presidente di sezione di una corte d’appello, a seguito del trasferimento ad altro ufficio del giudice originariamente designato come relatore, ridistribuisce il ruolo residuo e riprogramma le udienze delle cause pendenti, non sono atti amministrativi. Essi provengono da un organo della giurisdizione, soggetto alle regole dell’ordinamento giudiziario, e sono oggettivamente inerenti alla giurisdizione, pur se non si concretizzano nello ius dicere: dispiegano i loro effetti sui processi cui sono accessori e strumentali. Ne deriva il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo e di ogni altro plesso giurisdizionale. La tutela della parte non è esclusa: si realizza nel processo, attraverso l’interlocuzione con il giudice procedente, e con i rimedi preventivi e riparatori della ragionevole durata, oltre che sul piano disciplinare e delle valutazioni di professionalità.

Il Fatto

Oltre cento ricorrenti avevano riassunto davanti alla Corte d’appello la causa per il riconoscimento in Italia di una sentenza statunitense che aveva condannato la Repubblica islamica dell’Iran e soggetti istituzionali iraniani al risarcimento dei danni conseguenti all’attentato dell’11 settembre 2001. Il procedimento era stato assegnato a un consigliere di cui il Consiglio superiore della magistratura aveva già deliberato il trasferimento ad altro ufficio.

Con decreto del 6 aprile 2023 la presidente di sezione dettò il criterio generale di riordino del ruolo residuo, secondo la sola progressione cronologica della iscrizione; con il successivo decreto del 26 aprile 2023 l’udienza, già fissata al 13 giugno 2023, fu differita al 15 settembre 2026. I ricorrenti impugnarono tali atti davanti al TAR, che dichiarò il ricorso inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione; il Consiglio di Stato, con motivazione parzialmente diversa, confermò il rigetto.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite muovono dalla premessa che gli atti impugnati non esprimono una funzione amministrativa. La funzione di amministrazione consiste nell’esercizio di poteri attribuiti dalla legge per curare concretamente l’interesse pubblico; la giurisdizione è funzione neutra, volta all’applicazione oggettiva della legge e alla giusta risoluzione del conflitto. Anche l’organizzazione giudiziaria conosce esigenze di funzionamento interno, ma ciò non basta a qualificare come amministrativi gli atti in questione.

Gli atti di ridistribuzione del ruolo e di scaglionamento delle controversie nel tempo, adottati a seguito del trasferimento del relatore, hanno per contenuto la rimodulazione delle fissazioni delle udienze. Provenendo da un organo della giurisdizione, soggetto alle regole che l’ordinamento giudiziario e il CSM approntano a garanzia dell’indipendenza del giudice, ed essendo oggettivamente inerenti alla giurisdizione, essi esauriscono i loro effetti sui processi cui sono accessori. La loro funzione è assicurare in concreto lo svolgimento della giurisdizione, preparandone l’esercizio in relazione alle cause pendenti sul ruolo e al singolo processo.

Non è decisiva la distinzione tra rinvio disposto in udienza e provvedimento di rinvio emesso fuori di essa: non sono distinguibili, con riguardo alla funzione espressa, il differimento deciso dal giudice e quello adottato dal presidente per far fronte a un oggettivo impedimento alla celebrazione del processo. L’atto è espressione di una competenza riservata all’ordine giudiziario, in ragione della stretta inerenza alle garanzie costituzionali di indipendenza interna ed esterna dei magistrati.

Neppure rileva la responsabilità del Ministro della giustizia sull’organizzazione e il funzionamento dei servizi, ai sensi dell’art. 110 Cost.: gli atti in esame non incrociano quella responsabilità, non esprimono attribuzioni ministeriali, ma la strumentalità al processo e all’esercizio della giurisdizione.

Il difetto assoluto di giurisdizione non equivale a un vuoto di tutela. Il diritto alla ragionevole durata è presidiato, innanzitutto, dai rimedi preventivi e riparatori della legge n. 89 del 2001 e da forme di interlocuzione, nel processo, tra le parti e il giudice cui l’art. 175 cod. proc. civ. affida la direzione del procedimento, incluso il potere-dovere di anticipare l’udienza fissata a data lontana. Operano, inoltre, la segnalazione al Procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Ministro della giustizia, titolari dell’iniziativa disciplinare, e le ricadute sulle valutazioni di professionalità. L’art. 7-bis dell’ordinamento giudiziario esclude, del resto, che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari determini la nullità dei provvedimenti adottati.

Da ciò il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale e della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non risultando compromessi i principi di equivalenza ed effettività. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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