Prova della lavorazione in Italia per il dazio antidumping ridotto (Cass. civ. Sez. V n. 18767 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi doganali, il dazio antidumping ridotto previsto dal regolamento comunitario che lo istituisce spetta soltanto alle importazioni di merci lavorate dalle società nominativamente individuate nel regolamento stesso. Grava sull’importatore che invochi l’aliquota calmierata la prova che i prodotti importati siano stati effettivamente fabbricati da tali società. Gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF, per la loro formazione e il valore di atti pubblici, hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria. È escluso che assuma rilevanza esclusiva il rapporto finale dell’OLAF, che può anche mancare, restando utilizzabili le altre fonti di prova emerse dalle indagini.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli accertava che una società importatrice, nell’anno 2011, aveva introdotto nel territorio nazionale viti e bulloni realizzati a Taiwan e non nelle Filippine, come dichiarato negli atti di importazione. Da ciò derivava l’inapplicabilità del dazio preferenziale riservato alle merci di origine filippina e la soggezione al dazio antidumping istituito da regolamenti comunitari del 2005. L’Amministrazione revisionava le bollette doganali e notificava avvisi di rettifica e atti di irrogazione delle sanzioni.
La società impugnava gli atti. La commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l’aliquota del dazio antidumping. La commissione tributaria regionale rigettava sia l’appello principale della contribuente sia quello incidentale dell’Ufficio. Entrambe le parti ricorrevano per cassazione; i due ricorsi venivano riuniti e la trattazione sospesa in attesa della definizione agevolata, poi non perfezionatasi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo di quello incidentale, entrambi incentrati sull’applicazione del dazio antidumping nella misura ridotta. Rileva che la commissione tributaria regionale si è limitata ad affermare la correttezza dell’aliquota calmierata in quanto riferibile al prodotto finito in Italia, senza offrire adeguata giustificazione delle ragioni addotte. Le disposizioni regolamentari consentono l’applicazione del dazio ridotto solo alle condizioni ivi previste, restando a carico della società contribuente, che di quel trattamento chiede di beneficiare, la prova della lavorazione delle merci da parte delle società indicate nel regolamento.
Quanto al secondo motivo del ricorso principale, la Corte riconosce l’omessa pronuncia dei giudici di appello sulla questione dell’adesione della contribuente alla definizione agevolata delle sanzioni e sulle relative conseguenze processuali.
Sul ricorso incidentale, il primo motivo è dichiarato inammissibile. La doglianza relativa al travisamento della prova doveva essere veicolata tramite il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e non come error in iudicando; inoltre difetta il requisito della decisività, avendo la commissione fondato il proprio convincimento su una analisi complessiva della documentazione e non solo sulle polizze di carico.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile, poiché, pur dedotto come violazione di legge, mira a una non consentita rivalutazione del materiale probatorio. La Corte ribadisce il principio per cui gli accertamenti OLAF hanno piena valenza probatoria, senza che il rapporto finale assuma rilievo esclusivo. Analogamente inammissibile è il quinto motivo, non emergendo alcuna applicazione del regolamento del 2013. Infondato è il quarto motivo: i regolamenti prevedono che l’aliquota si applichi al prezzo netto franco frontiera comunitaria. Infondato è anche il sesto motivo, poiché l’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori ex art. 220, comma 2, lett. b), del Reg. CEE n. 2913 del 1992 presuppone la prova cumulativa di un errore attivo dell’autorità doganale e della buona fede dell’importatore, nella specie non fornita.
Le censure riproposte in via condizionata sono inammissibili per difetto di specificità e per novità delle questioni. La sentenza è dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.