Accertamento bancario, presunzione applicabile anche alle persone fisiche (Cass. civ. Sez. V n. 9179 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale di cui all’art. 32, primo comma, n. 2), d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di indagini bancarie opera anche nei confronti delle persone fisiche, indipendentemente dalla categoria del reddito accertato e dalla tipologia dei movimenti non giustificati. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 288 del 2014, il valore presuntivo dei prelevamenti resta circoscritto ai soli titolari di reddito di impresa, mentre quello dei versamenti opera verso tutti i contribuenti, onerati di una prova analitica dell’estraneità dei movimenti ai fatti imponibili. Il contrasto tra motivazione e dispositivo integra errore materiale, emendabile con la procedura di cui all’art. 287 cod. proc. civ., e non vizio di nullità, quando il provvedimento resta nel suo complesso idoneo a rendere conoscibile la statuizione. La parte vittoriosa non ha l’onere di riproporre in Cassazione la questione ritenuta assorbita, né questa può formare oggetto di ricorso incidentale, per difetto di interesse ad impugnare.

Il Fatto

Il contribuente impugnava, avanti alla commissione tributaria provinciale, l’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria sugli esiti del controllo della sua posizione fiscale per l’anno d’imposta 2007. L’Ufficio contestava maggiori redditi per l’ammontare complessivo dei versamenti registrati su conti correnti a lui intestati e non giustificati, oltre a utili extrabilancio corrispondenti alla quota di partecipazione in una società a ristretta base partecipativa, con applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 47 del Tuir. A seguito dell’adesione perfezionata dalla società, l’Ufficio rettificava in autotutela parziale il maggior reddito da partecipazione.

Il giudice di prossimità respingeva il ricorso. La commissione tributaria regionale accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo la presunzione reddituale dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 applicabile alle società e non alle persone fisiche. L’Amministrazione ricorreva per cassazione con un motivo; il contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale, riproponendo il motivo di appello assorbito.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il contrasto tra il dispositivo della sentenza impugnata, che respinge l’appello del contribuente, e la motivazione, inequivocabile nel senso dell’accoglimento. Richiamando la Cass. n. 1205 del 1984, il Collegio ribadisce che tale divergenza non integra un vizio incidente sul contenuto sostanziale della decisione, ma un errore materiale, emendabile con la procedura ex art. 287 cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario, e non denunciabile come vizio motivazionale.

La nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo è configurabile, secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. n. 17392/04 e n. 10129/99), solo se il contrasto incide sull’idoneità del provvedimento a rendere conoscibile la statuizione. Nel caso di specie ricorre un mero errore materiale, riconosciuto anche dall’Amministrazione, correggibile mediante emenda del dispositivo in conformità alla motivazione.

Sul merito, la Corte ricostruisce la disciplina applicabile. Qualora l’accertamento si fondi su verifiche di conti correnti, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati risultanti dai conti, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, tenuto a dimostrare analiticamente, per ogni versamento, l’estraneità agli imponibili. Dopo la Corte costituzionale n. 288 del 2014, che ha dichiarato illegittimo l’art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, d.P.R. n. 600/1973 limitatamente alle parole «o compensi», la presunzione sui prelevamenti opera solo per i titolari di reddito di impresa, mentre quella sui versamenti vale per tutti i contribuenti (Cass. n. 34209/2019).

I giudici di appello non si sono conformati a tali principi sotto due profili: hanno ritenuto la presunzione inapplicabile alle persone fisiche e hanno posto a carico dell’Amministrazione un onere probatorio supplementare, contrastante con il meccanismo presuntivo. Il ricorso principale è quindi accolto, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.

Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile. Secondo il principio di Cass. n. 3908 del 2000, la parte vittoriosa non ha l’onere di riproporre in Cassazione la questione ritenuta assorbita, né questa può formare oggetto di ricorso incidentale, per difetto di soccombenza e di interesse ad impugnare; tali questioni vanno riproposte in sede di rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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