Onere del contribuente sul de minimis e preclusioni documentali in appello tributario (Cass. civ. Sez. V n. 26921 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il beneficiario di un’agevolazione fiscale che ne invochi la compatibilità con il diritto dell’Unione deve allegare e provare il rispetto del regime de minimis, con riferimento all’ammontare complessivo degli aiuti fruiti nel periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto, non essendo sufficiente che l’importo oggetto del singolo rimborso rimanga sotto la soglia unionale. A tal fine è ammessa l’autocertificazione, ma solo per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, data di piena funzionalità del registro centrale degli aiuti di Stato, e con riferimento al momento di concessione del beneficio. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rientra nella nozione di documento processuale ed è soggetta alle preclusioni istruttorie: nel giudizio di appello deve essere depositata entro il termine perentorio di cui all’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, a nulla rilevando l’invio alla controparte, poiché non ogni documento conoscibile è utilizzabile se non depositato nel rispetto delle decadenze.

Il Fatto

Il contribuente e la consorte chiedevano il rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio 1990-92, invocando i benefici fiscali previsti in favore delle vittime del sisma del dicembre 1990 in Sicilia dall’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda, ravvisando un aiuto di Stato incompatibile con il diritto unionale. La decisione veniva confermata in appello. I contribuenti ricorrevano per cassazione lamentando, in particolare, l’errore del giudice regionale nel considerare tardivamente depositate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte il 18 febbraio 2021, dopo averle inoltrate all’Agenzia in via telematica il 9 febbraio 2021.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la ritenuta tardività della produzione documentale in appello. La Corte ricorda che, prima delle modifiche all’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023, le parti potevano produrre nuovi documenti nel giudizio di appello, purché entro il termine di decadenza di cui all’art. 32 del medesimo decreto, richiamato dall’art. 61. Tale termine, pari a venti giorni liberi prima dell’udienza, va ritenuto di natura perentoria e sanzionato con la decadenza, in ragione della funzione di tutela del diritto di difesa e del contraddittorio (richiamate Cass. 10549/2025, Cass. 17164/2018, Cass. 18103/2021).

La decadenza è rilevabile dal giudice anche in caso di rinvio interlocutorio o di mancata opposizione della controparte (richiamate Cass. 25684/2021 e Cass. 29393/2020). Il principio del contraddittorio va riferito ai documenti prodotti in giudizio: resta irrilevante l’invio alla controparte delle dichiarazioni, perché non ogni documento conosciuto è utilizzabile, ma solo quello depositato nel rispetto delle preclusioni istruttorie. Il motivo è quindi infondato.

Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono che la dichiarazione sostitutiva non sarebbe un vero documento e avrebbe potuto essere resa nel corpo delle memorie. La Corte lo dichiara inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., non avendo i ricorrenti indicato che l’onere di allegazione fosse stato adempiuto con gli atti difensivi e non riportando i contenuti delle dichiarazioni, in violazione del principio di autosufficienza (richiamate Cass., Sez. U., n. 23745/2020 e Cass. 18998/2021).

Nel merito la censura è comunque priva di fondamento: la nozione di documento comprende qualsiasi fatto, dichiarazione di scienza o di volontà idoneo a contribuire al convincimento del giudice. La Corte ribadisce l’onere del beneficiario di provare il de minimis e la compatibilità dell’aiuto ai sensi della decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final, salvo dimostrare il nesso diretto tra calamità e aiuto (richiamate Cass. 22377/2017, Cass. 14465/2017 e Cass. 5923/2019). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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