Onere di impugnazione dell’atto tributario dalla piena conoscenza di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 26410 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’atto tributario non è requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto, ma condizione integrativa della sua efficacia. La mancanza o l’invalidità della notificazione non determina perciò, in via automatica, l’inesistenza dell’atto, quando sia possibile accertare la piena conoscenza di esso da parte del contribuente entro il termine fissato a pena di decadenza all’Amministrazione finanziaria. L’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 non equipara espressamente la notificazione alla conoscenza effettiva dell’atto; tuttavia la piena conoscenza di fatto è idonea a far sorgere a carico del contribuente l’onere di proporre l’impugnazione entro il termine decadenziale. Il procedimento tributario, quale sottosistema del diritto amministrativo, recepisce le regole generali che, per il contenzioso amministrativo, equiparano alla notificazione la piena conoscenza dell’atto.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava a un ex socio di una società di capitali estinta un avviso ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, con cui gli si intimava il pagamento di somme dovute dalla società a titolo di IRES, IRAP e IVA, in forza di un avviso di accertamento poi rideterminato dal giudice di primo grado. Il contribuente impugnava il ruolo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo di aver conosciuto solo con quell’intimazione la pretesa erariale.

Il giudice adito dichiarava inammissibile il ricorso perché tardivo. La Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello, rilevando che l’appellante aveva acquisito conoscenza dell’atto impugnato almeno dal 31 ottobre 2014, data dell’istanza di sospensione della riscossione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 538, della legge n. 228 del 2012. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, escludendo anzitutto la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa. La Commissione regionale ha individuato nel ruolo, contemplato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e richiamato dall’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, l’atto effettivamente impugnato, esponendo in modo chiaro le ragioni della ritenuta tardività.

Il difetto di specifica indicazione del documento comprovante l’istanza del 31 ottobre 2014 non rende di per sé apparente la motivazione: può al più rilevare sotto il profilo della sua insufficienza, vizio non più deducibile in sede di legittimità dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053-8054/2014 e da successivi arresti. Il terzo motivo investe, per stessa prospettazione, un mero obiter dictum, privo di autonoma funzione di ratio decidendi.

Nel merito, la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui la notificazione è condizione integrativa dell’efficacia dell’atto e non requisito della sua esistenza. La piena conoscenza di fatto dell’atto è idonea a far sorgere l’onere di impugnazione; del resto l’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 conferma che l’omessa notificazione non incide sull’esistenza dell’atto. Le stesse regole del contenzioso amministrativo, che equiparano alla notificazione la piena conoscenza, valgono per il contenzioso tributario, suo sottosistema.

Quanto all’accertamento di fatto, la Commissione regionale ha collocato al 31 ottobre 2014 la piena conoscenza dell’atto di affidamento straordinario, dal quale emergeva il presupposto della pretesa verso gli ex soci. Tale accertamento non è sindacabile in cassazione: essendo il ricorso proposto ben oltre sessanta giorni da quella data, è corretta la declaratoria di inammissibilità per tardività.

È invece inammissibile il profilo sul documento asseritamente non acquisito: la sentenza non richiama specificamente l’istanza, e l’informazione probatoria poteva essere acquisita tramite la nota con cui l’Agenzia comunicò l’esito negativo della dichiarazione. Né ricorre violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo il giudice attribuito alla prova un valore diverso da quello legale. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e attestazione ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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