Motivazione per relationem e prova dei fatti nell’accertamento dei soci (Cass. civ. Sez. V n. 26927 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di allegare all’avviso di accertamento i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto, sicché l’atto non è privo di motivazione ove rinvi per relationem al processo verbale di constatazione. L’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e l’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 non impongono un dovere formale, ma la conoscibilità dei fatti fondanti la pretesa. Deve tenersi distinta la validità formale dell’atto dalla prova dei fatti contestati: l’adeguatezza della motivazione non dimostra i fatti sui quali essa si regge. Quanto al socio, l’obbligo di motivazione è soddisfatto dal rinvio per relationem all’accertamento della società, perché gli artt. 2261 e 2476 c.c. gli consentono di consultare la documentazione sociale e di prendere visione degli atti presupposti.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate rettificava il reddito d’impresa dichiarato da una società di persone per l’anno 2010, contestando la indebita contabilizzazione di costi per complessivi euro 183.880,00, relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. In applicazione del regime di trasparenza di cui all’art. 5 t.u.i.r., notificava poi ai soci avvisi di accertamento personali, imputando loro in proporzione alla quota il maggior reddito ai fini Irpef.

Società e soci impugnavano gli atti davanti alla C.t.p., che rigettava il ricorso. La C.t.r., in riforma, rilevava che gli avvisi destinati ai soci richiamavano per relationem sia l’avviso societario sia gli atti impositivi emessi verso le società terze, senza allegarne gli esiti, così impedendo ai contribuenti la verifica dei riscontri di coerenza interna ed esterna. Annullava pertanto gli atti impositivi. Ricorre l’Agenzia per cassazione; gli intimati non svolgono difese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la sentenza per motivazione omessa o apparente: la C.t.r. ha annullato anche l’atto impositivo societario senza esporne le ragioni, riferendosi esclusivamente agli atti personali. Il motivo è fondato. Il giudice di merito, dopo aver richiamato i principi sulla motivazione per relationem, ha esaminato la sola posizione dei soci; nulla ha detto sulla motivazione dell’avviso societario, pure contestualmente impugnato, e ciò nondimeno lo ha annullato nel dispositivo. Mancano, dunque, le ragioni dell’annullamento e l’accertamento di merito sul punto.

Il terzo motivo investe l’annullamento degli avvisi personali. La Corte richiama l’orientamento costante secondo cui l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, non deve allegare i documenti richiamati, potendone riprodurre il contenuto: l’atto non è immotivato se rinvia al p.v.c. (Cass. n. 5930/2025, Cass. n. 34906/2024).

La sentenza distingue poi tra motivazione dell’atto e prova dei fatti: un’adeguata motivazione non implica la prova dei fatti sui quali si regge. La motivazione, presidiata dall’art. 7 legge n. 212 del 2000, delimita le contestazioni proponibili dall’Ufficio e consente al contribuente di conoscere l’an e il quantum della pretesa. Il p.v.c. assume duplice valenza: pone una questione di completezza motivazionale e di pienezza del contraddittorio; se trascritto o solo richiamato, il giudice di merito deve verificare, con onere di motivazione, se gli elementi acquisiti impongano l’esercizio del potere di integrazione probatoria ex art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 16625/2025).

Quanto al socio, il rinvio per relationem all’accertamento societario è sufficiente: il potere di consultare la documentazione sociale e di prendere visione degli atti presupposti rende inutile l’allegazione (Cass. n. 21126/2020, Cass. n. 14275/2018, Cass. n. 2288/2025). La presunzione di conoscenza si fonda sulla massima esperienziale della vicinanza del socio alle vicende sociali, specie in compagini ristrette.

La C.t.r. ha quindi confuso il profilo della validità formale dell’atto con quello della prova dei fatti contestati. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per il riesame e il regolamento delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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