Estinzione del giudizio di conto per decorso del quinquennio dal deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 153 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto, previsto dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., decorre dal deposito effettivo del conto presso la segreteria della sezione, che si perfeziona con la presentazione del conto a mezzo PEC nei modi consentiti dalla disciplina transitoria, e non dal successivo inserimento nel sistema informatico. Il deposito del conto, ai sensi dell’art. 140, comma 3, cod. giust. cont., costituisce l’agente in giudizio e segna l’avvio del termine. Il reinvio del medesimo conto mediante SIRECO in epoca successiva, in assenza di una disciplina definitiva del sistema, non ha valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di interruzione previste dal legislatore. L’estinzione opera ex lege e in via automatica, indipendentemente da una pronuncia formale.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto riferito all’agente contabile, economo di un’università, per la gestione del fondo economale di un’azienda agraria sperimentale relativo all’esercizio 2017. Il conto veniva trasmesso una prima volta in data 17 luglio 2018 a mezzo PEC, senza che la presa in carico si perfezionasse a causa di disfunzioni connesse all’avvio del nuovo applicativo informatico.
Il conto veniva poi reinviato tramite SIRECO il 3 dicembre 2019. Il magistrato istruttore depositava la relazione di irregolarità il 3 dicembre 2024, rilevando plurime criticità nella gestione del fondo e chiedendo di sottoporre il conto all’esame del Collegio, con preclusione del discarico dell’agente. La difesa eccepiva l’estinzione del giudizio ex art. 150 cod. giust. cont., per decorso del quinquennio dal deposito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di estinzione. L’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. dispone che il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito presso la segreteria senza che sia stata depositata la relazione di cui all’art. 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile.
La Corte accerta che il conto era stato presentato per la prima volta il 17 luglio 2018 a mezzo PEC, mentre la relazione istruttoria risulta sottoscritta e inserita a sistema solo il 3 dicembre 2024. Rileva che, a quella data, non era ancora definitivamente entrato in vigore il sistema SIRECO, la cui disciplina definitiva è intervenuta con il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126/2022, e che era consentito il deposito mediante PEC secondo la disciplina transitoria del decreto n. 98/2015.
Secondo il Collegio, il deposito avrebbe dovuto perfezionarsi al massimo entro il 18 luglio 2018 con attribuzione del numero di protocollo, ai sensi dell’art. 5 del decreto n. 98/2015. La mancata formalizzazione della presa in carico è ascrivibile a disfunzioni operative e all’interruzione del sistema SIRECO, non imputabili all’agente. L’acquisizione al sistema è avvenuta solo il 3 dicembre 2019, con attribuzione di un nuovo numero di conto.
Il Collegio esclude che al reinvio tramite SIRECO possa attribuirsi valenza interruttiva o novativa del termine. L’interruzione è prevista in via tassativa solo per il deposito della relazione istruttoria o per le contestazioni dell’amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero con contestuale istanza di fissazione d’udienza. Riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio equivarrebbe a introdurre una causa di interruzione non prevista, consentendo una dilazione indefinita.
Nessun rilievo assumono, infine, la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 e la sospensione emergenziale dell’art. 85 d.l. n. 18/2020, trattandosi di attività istruttoria svolta in pendenza di giudizio. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto per decorrenza del termine, con effetto ex lege. Rigettata l’istanza di oscuramento per difetto di specificazione dei motivi, nulla si provvede sulle spese.
Nota della Redazione
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