Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 347 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, ossia l’interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Ai soli fini delle spese legali trova applicazione il criterio della soccombenza virtuale: quando l’adeguamento della prestazione intervenuto in pendenza del giudizio è tale che le istanze del ricorrente avrebbero trovato accoglimento, le spese vanno poste a carico delle parti resistenti. Il giudice valuta la condotta processuale delle parti e il tempo dell’adempimento rispetto all’introduzione del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, collocato in quiescenza per limiti di età, ha convenuto in giudizio l’INPS e l’Amministrazione penitenziaria ritenendo di avere ottenuto la liquidazione di un trattamento previdenziale inferiore al dovuto. Ha chiesto la riliquidazione della pensione, il ricalcolo delle retribuzioni pensionabili in ragione dei miglioramenti stipendiali del d.P.R. n. 57/2022, il ricalcolo del beneficio di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 e l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ciascun anno di contribuzione acquisito sino al 31.12.1995.
Instaurato il giudizio, l’INPS ha dedotto di avere già provveduto alla liquidazione delle prestazioni, con applicazione dell’aliquota del 2,44% su quota retributiva, del moltiplicatore e degli interessi legali, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il Ministero della Giustizia ha chiesto la propria estromissione. Il ricorrente ha dapprima chiesto un rinvio per verificare l’effettivo adeguamento, poi, confermato l’avvenuto pagamento, ha aderito alla cessazione chiedendo la condanna delle resistenti alle spese.
La Motivazione della Corte
Quanto alla richiesta di estromissione avanzata dal Ministero, il giudice osserva che la stessa non può trovare accoglimento. La domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico presupponeva la necessaria indicazione dei miglioramenti contrattuali all’Ente previdenziale da parte di detta Amministrazione, come invero è risultato essere avvenuto poco prima dell’instaurazione del giudizio.
Rilevato che alla richiesta di cessazione avanzata dall’INPS ha fatto eco l’adesione delle altre parti, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Sul punto la Corte precisa che tale cessazione deve essere dichiarata quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire.
Il giudice richiama il proprio precedente della Corte dei conti, Sez. giurisd. per la Regione Siciliana, sentenza 13 marzo 2018, n. 210, secondo cui l’interesse va accertato avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
Ai soli fini delle spese legali, secondo il principio della soccombenza virtuale, la Corte rileva che l’adeguamento del trattamento pensionistico è intervenuto soltanto in pendenza del giudizio e che le istanze del ricorrente avrebbero trovato accoglimento. Considerato inoltre che il ricorso è stato depositato circa cinque mesi dopo l’atto di diffida e che l’Amministrazione di appartenenza ha effettuato l’aggiornamento dei dati necessario soltanto un mese prima del deposito del ricorso, le spese vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti, in quanto virtualmente soccombenti.
La Corte dichiara pertanto cessata la materia del contendere e condanna l’INPS e il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.000,00 euro, oltre accessori, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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