Resa del conto giudiziale esclusa per i beni mobili in mero debito (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 112 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva ed oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. L’elemento discretivo rispetto al debito di vigilanza risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con obbligo restitutorio dei beni. I beni mobili eterogenei, anche a carattere durevole, dati in uso alle articolazioni dell’ente e riconducibili al suo stato patrimoniale, sono assoggettati a mero debito di vigilanza e restano esclusi dal giudizio di conto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio iscritto a ruolo e la restituzione del conto all’amministrazione.
Il Fatto
Un dipendente comunale, nominato consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’ente locale, ha presentato il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2021, riferito a beni in uso presso le diverse articolazioni dell’amministrazione. Nella relazione istruttoria il magistrato ha dubitato della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza.
La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il relatore ha esposto il contenuto della relazione di deferimento e il pubblico ministero ha concordato con la richiesta di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra agenti contabili e agenti amministrativi. Solo i primi, titolari di un debito di custodia, sono obbligati alla resa del conto giudiziale; i secondi, gravati di mera sorveglianza, non lo sono. L’elemento tassativo e ineludibile che segna lo spartiacque va individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali.
In presenza di tale gestione, i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Il debito di custodia investe, quindi, soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura, al contrario, in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.
Il Collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata (Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017). Nel caso esaminato non è possibile individuare i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia: la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino lasciano emergere una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del comune.
Manca dunque l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio e restituzione del conto all’amministrazione. Nulla è disposto per le spese.
Nota della Redazione
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