Indebito pensionistico e prescrizione nel decesso presunto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 145 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione diretta cessa con la morte del beneficiario, anche quando questa sia accertata giudizialmente in via presuntiva ex art. 58 cod. civ.: i ratei erogati successivamente sono indebiti e l’INPS può ripeterli. Non è invocabile la tutela dell’affidamento incolpevole del percettore, perché l’art. 52 della legge n. 88/1989, come interpretato dall’art. 13 della legge n. 412/1991, presuppone un errore o un ritardo imputabili all’ente erogatore, qui non ravvisabili. Ai sensi del principio contra non valentem agere non currit praescriptio (art. 2935 cod. civ.), entrambe le poste, pensione di reversibilità e indebito da pensione diretta, vanno determinate senza applicare la prescrizione, non decorrendo i termini finché il diritto non è azionabile, cioè fino all’accertamento della morte del pensionato.
Il Fatto
La ricorrente, coniuge di un pensionato la cui morte era stata dichiarata presuntivamente con sentenza del Tribunale di Milano, ha impugnato le note con cui l’INPS le aveva accertato un indebito pensionistico di rilevante entità, corrispondente ai ratei di pensione diretta del marito erogati dopo la data della sua scomparsa.
Nominata in precedenza curatore dello scomparso con decreto del 13 giugno 2021, la ricorrente aveva disposto delle somme accreditate sul conto corrente cointestato, ritenendosi autorizzata a utilizzare i redditi pensionistici. Ha quindi chiesto dichiararsi l’illegittimità delle note, con conseguente irripetibilità dell’indebito, invocando la buona fede e l’art. 52 della legge n. 88/1989. In via subordinata ha chiesto il ricalcolo, tenendo conto della prescrizione decennale e della compensazione con la pensione di reversibilità. L’INPS si è costituito, illustrando il calcolo dell’indebito, e ha proposto una definizione transattiva mediante rinuncia reciproca alle eccezioni di prescrizione. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza del 9 maggio 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge la domanda di irripetibilità dell’indebito. Il diritto alla pensione diretta cessa con la morte del beneficiario, ancorché accertata in via presuntiva: i ratei successivi sono quindi indebiti, come correttamente ritenuto dall’INPS.
Non rilevano, in senso contrario, i poteri del curatore dello scomparso. L’istituto dell’art. 48 cod. civ. ha carattere temporaneo e finalità meramente conservative del patrimonio: esso cessa con la dichiarazione della morte, che apre la successione ereditaria. Ne consegue l’impossibilità di invocare la tutela dell’affidamento incolpevole del percettore, poiché la buona fede richiamata dalle norme citate presuppone pur sempre un errore o un ritardo imputabili all’ente erogatore, qui non ravvisabili.
La domanda di ricalcolo è invece accolta nei limiti indicati. Alla luce del principio generale contra non valentem agere non currit praescriptio (art. 2935 cod. civ.), la prescrizione non decorre se il diritto non può essere fatto valere. Entrambe le poste in evidenza, pensione di reversibilità e indebito da pensione diretta, devono essere calcolate senza tener conto della prescrizione: i corrispondenti diritti potevano essere azionati solo dall’accertamento della morte del pensionato, avvenuto con la sentenza del Tribunale di Milano, che ne costituisce il presupposto giuridico.
Quanto agli accessori, gli interessi sui ratei di pensione di reversibilità vanno calcolati dall’insorgenza del relativo diritto, mentre quelli sull’indebito dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa della morte presunta, dovendosi ritenere sussistente fino a quella data la buona fede del percettore ex art. 2033 cod. civ.
La sussistenza e l’entità dell’indebito andranno verificate secondo tali coordinate direttamente dall’INPS, parte pubblica in possesso dei dati e degli strumenti necessari. Il ricorso è pertanto accolto nei suddetti limiti, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura e delle peculiarità del giudizio.
Nota della Redazione
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