Proventi sanzioni stradali per incentivi polizia locale soggetti a limite di spesa (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 373 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le risorse di cui all’art. 208 del Codice della strada destinate a erogare incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale non sono escluse dal limite di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. La norma escludente di cui all’art. 1, comma 124, della legge n. 207/2024 opera solo per il welfare integrativo, nozione nella quale quegli incentivi non rientrano. Essi possono tuttavia essere sottratti al vincolo nei rigorosi termini indicati dalla Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2019, ossia per la sola quota di proventi eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente, che costituisca maggiore entrata effettiva e autonoma.
Il Fatto
Un Comune si rivolge alla Sezione regionale di controllo per chiarire il trattamento contabile degli incentivi riconosciuti al personale di polizia locale in relazione ai servizi di controllo stradale. La richiesta muove dal CCNL del comparto Funzioni Locali, che destina i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, nella quota determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 285/1992, a contributi previdenziali, misure assistenziali e incentivi monetari legati al potenziamento dei controlli.
Il dubbio nasce da una precedente deliberazione della medesima Sezione, resa sullo stesso ente, che aveva escluso dal limite di spesa i proventi destinati a misure assistenziali e previdenziali. Il Comune chiede se identica soluzione valga per gli incentivi al potenziamento dei controlli e se questi possano qualificarsi come risorse etero-finanziate con specifica destinazione, al pari degli incentivi per le funzioni tecniche e di quelli per il recupero dell’evasione.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo, per la legittimazione del Sindaco quale rappresentante legale dell’ente, e sotto quello oggettivo, per l’attinenza alla materia della contabilità pubblica. I quesiti sono formulati in termini generali e astratti e investono l’interpretazione delle norme richiamate, restando estranea ogni valutazione sulla contrattazione collettiva, affidata all’ARAN.
Nel merito, la Corte respinge la sovrapposizione tra incentivi per il potenziamento dei controlli e misure di welfare integrativo. La disposizione escludente contenuta nell’art. 1, comma 124, della legge n. 207/2024 riguarda soltanto queste ultime. Poiché la riconduzione del welfare integrativo al monte del trattamento accessorio soggetto al limite è frutto di una previsione generale, la deroga deve essere espressa o chiaramente deducibile. Gli incentivi in esame non godono di alcuna indicazione di irrilevanza: occorre dunque una specifica disposizione di legge che ne sancisca l’esclusione dal computo.
Il secondo quesito riceve invece risposta parzialmente positiva. La Sezione richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2019, adottata su rimessione della stessa Sezione regionale. Le uniche deroghe compatibili con la portata onnicomprensiva del vincolo sono quelle fondate su incarichi aggiuntivi che non incidono sugli equilibri di bilancio o che impiegano risorse vincolate etero-finanziate. In quel contesto fu affermato che l’attuazione dei progetti di potenziamento dei controlli rientra nel divieto, perché non genera di per sé economie né è correlata a un effettivo incremento di entrate.
La medesima deliberazione ha però ammesso un’ipotesi specifica: se l’ente destina agli incentivi la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente, utilizzando le sole maggiori entrate effettivamente realizzate, l’operazione risulta neutra sul bilancio. In tal caso l’esclusione dal limite è ammessa, purché i proventi non remunerino le ordinarie mansioni ma premiano la maggiore produttività di specifiche unità impiegate in servizi suppletivi.
Solo entro questi stringenti confini la Sezione aderisce all’indirizzo e vi conforma l’amministrazione. La Corte aggiunge che il margine d’azione dell’ente è talmente limitato da poter elidere o attenuare profili di responsabilità, ai sensi degli artt. 69, comma 2, e 95, comma 4, del d.lgs. n. 174/2016, per i fatti compiuti o da compiere nel rigoroso rispetto del parere reso.
Nota della Redazione
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