Imposta di soggiorno, difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice tributario (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 55 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, e della disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021, il gestore di struttura ricettiva assume la qualifica di responsabile d’imposta e non è più configurabile quale agente contabile. Viene meno, pertanto, il presupposto del maneggio di denaro pubblico che fondava la giurisdizione contabile sull’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno. La cognizione della relativa pretesa appartiene al giudice tributario. Il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sussiste per i giudizi introdotti con atto di citazione depositato dopo il 21 dicembre 2021.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha convenuto in giudizio una società, gestore di struttura ricettiva, e il suo amministratore unico, in proprio e nella qualità di amministratore unico, chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 123.484,00 in favore di Roma Capitale, oltre rivalutazione, interessi e spese.

L’addebito riguarda l’omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno per il periodo 2020 (dal terzo trimestre) al 2023. L’atto di citazione è stato notificato e depositato nella Segreteria della Sezione il 15.9.2025. I convenuti si sono costituiti eccependo, tra l’altro, l’assenza dell’elemento soggettivo, la non debenza di sanzioni e interessi e l’esercizio del potere riduttivo. Roma Capitale è intervenuta ad adiuvandum chiedendo l’accoglimento della domanda attorea.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, sollevata dalla Procura e discussa dalle parti in udienza, risolvendola nel senso del difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario. La Sezione dà atto che l’entrata in vigore della legge n. 1 del 2026 non incide su tale profilo.

Il percorso argomentativo muove dall’evoluzione normativa. L’art. 14, comma 16, lett. e), d.l. n. 78 del 2010 aveva introdotto il contributo di soggiorno per il Comune di Roma. Su tale base si era consolidato l’orientamento, espresso dalle Sezioni riunite n. 22/QM del 2016 e dalle Sezioni Unite civili n. 19654 del 2018, secondo cui il gestore che omette il versamento è soggetto alla giurisdizione contabile, in quanto dispone di denaro pubblico con obbligo di resa del conto.

Tale assetto è superato dalla novella del 2020, che ha qualificato il gestore come responsabile d’imposta ai sensi dell’art. 64 d.P.R. n. 600/1973, con diritto di rivalsa e applicazione della disciplina sanzionatoria del d.lgs. n. 471 del 1997. L’art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021, qualificato come norma di interpretazione autentica, ha esteso tale qualificazione ai casi anteriori al 19.5.2020, ma solo con effetto da tale data.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. ord. n. 14028 del 2024; Cass. S.U. ord. n. 15388 del 2024; Cass. civ. Sez. V ord. n. 6142 del 2024) e la recentissima Cass. S.U. civ. n. 1527 del 23.1.2026, che ha affermato la natura esclusivamente tributaria dell’obbligo e il conseguente difetto della giurisdizione contabile. Il denaro versato dal soggiornante resta privato fino al versamento al Comune, con esclusione del maneggio di denaro pubblico.

Poiché il giudizio è stato instaurato con atto di citazione depositato il 15.9.2025, quindi dopo il 21.12.2021, la Sezione dichiara il difetto di giurisdizione e indica il giudice tributario ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c. Le spese sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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