Il riconoscimento ministeriale della pensione privilegiata vincola l’INPS all’esecuzione del pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 30 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di condanna al pagamento della pensione privilegiata ricomprende in sé, quale domanda collegata da pregiudizialità logica, quella di accertamento del diritto al trattamento pensionistico nella misura richiesta. Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, anche quando l’intervento del giudice sia richiesto per ottenere l’esecuzione di un decreto ministeriale di riconoscimento. Il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata disposto dall’amministrazione di appartenenza con proprio decreto vincola l’ente previdenziale all’esecuzione del pagamento, senza che quest’ultimo possa sottrarsi all’obbligazione rimanendo inerte.
Il Fatto
Il ricorrente, ex sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, già titolare di pensione di vecchiaia dal 2019, aveva chiesto all’INPS la concessione della pensione privilegiata. L’ente previdenziale aveva declinato la propria competenza, in attesa delle comunicazioni del Ministero della Difesa. Con decreto del maggio 2025 il Ministero aveva riconosciuto la pensione privilegiata nella misura annua di € 43.151,57, con decorrenza giuridica dal 2019 ed effettivo pagamento dal 1° maggio 2025, trasmettendo il provvedimento all’INPS per l’esecuzione. Decorso il termine procedimentale senza che l’ente avesse dato corso al pagamento, il ricorrente ha adito la Corte dei conti per ottenere la condanna dell’INPS. L’INPS è rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha preliminarmente verificato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, richiamando il costante orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione: tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile. La circostanza che il diritto sia stato già riconosciuto con decreto ministeriale non muta il riparto di giurisdizione, perché la domanda di condanna ricomprende in sé quella di accertamento del diritto al trattamento, quale domanda pregiudiziale.
Nel merito, il Giudice ha rilevato che il rapporto tra la domanda di accertamento dell’an e del quantum della pretesa creditoria e la domanda di pagamento si configura in termini di pregiudizialità logica. Dagli atti risulta provato che il Ministero della Difesa ha riconosciuto la pensione privilegiata nella misura di € 43.151,57 annui e ha disposto la trasmissione del decreto all’INPS per l’esecuzione.
A fronte della rituale notifica del ricorso introduttivo, l’INPS non si è costituito, né ha contestato la domanda né ha fornito prova dell’avvenuto pagamento. Da tale comportamento processuale il Giudice ha tratto la conseguenza che il diritto del ricorrente a percepire la pensione nella misura stabilita dal decreto ministeriale deve ritenersi provato e che l’INPS è obbligato al pagamento, con decorrenza giuridica dal 18 marzo 2019 ed effettiva corresponsione dal 1° maggio 2025, oltre interessi.
La pronuncia di accoglimento è stata accompagnata dalla condanna dell’INPS alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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