L’emissione della fattura non prova l’incasso delle somme nell’intramoenia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7046 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle emergenze probatorie e la scelta delle risultanze ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Il documento fiscale non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l’avvenuto pagamento della somma in esso indicata, che può ritenersi provato solo qualora la fattura rechi quietanza. In presenza di una pronuncia doppia conforme, il ricorso per cassazione è proponibile esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3) e 4), c.p.c., restando preclusa la censura per omesso esame di un fatto decisivo ai sensi del n. 5 della medesima disposizione.
Il Fatto
Un’azienda ospedaliero-universitaria proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un dirigente medico per il pagamento di compensi fatturati e non riscossi nell’ambito di attività di libera professione intramuraria autorizzata presso case di cura private. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la Corte d’Appello rigettava il gravame dell’azienda e confermava la decisione di primo grado, ritenendo non dimostrato l’incasso da parte del sanitario delle somme asseritamente non versate e distinguendo tra fatture emesse e fatture quietanzate.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, con il quale l’azienda deduceva l’error in iudicando e l’errata interpretazione delle fatture e delle quietanze. Sul punto, il Collegio ha ricordato che la selezione e la valutazione delle prove, nonché l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, spettano al giudice di merito, senza che sia consentita in sede di legittimità una rivisitazione del merito della controversia.
La Corte ha quindi rilevato che la sentenza impugnata risultava ampiamente motivata, avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto la pretesa dell’azienda sfornita di prova. Il giudice di appello aveva, in particolare, osservato che il documento fiscale non dimostra il pagamento, provabile solo attraverso la quietanza, e che la documentazione formata dalla stessa azienda non poteva supplire a tale carenza, essendo peraltro depositata tardivamente.
Il motivo, pur prospettando apparentemente una violazione di legge, mirava in realtà alla rivalutazione dei fatti storici, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. Tale conclusione è apparsa ancor più fondata in presenza di una pronuncia doppia conforme.
Quanto al secondo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per la preclusione derivante dalla medesima doppia conforme. Nell’ipotesi in cui la pronuncia di appello confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, anche con argomenti ulteriori di rafforzamento, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360 c.p.c., restando preclusa la censura di cui al n. 5.
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Nota della Redazione
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