Acquisizione dell’area ulteriore per opere analoghe motiva la sanzione (TAR Lazio n. 3961 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, la determinazione dell’area ulteriore e pertinenziale rispetto a quella di sedime non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che il Comune indichi il parametro urbanistico applicabile alla zona e sviluppi il calcolo della superficie occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quella abusiva. La superficie acquisibile è contenuta entro il limite massimo del decuplo della superficie legittimamente edificabile. Grava sul ricorrente l’onere di dimostrare che, in concreto, la regola di computo non è stata osservata e che l’area acquisita eccede quella necessaria. La mancata redazione degli atti di aggiornamento catastale non costituisce condizione di legittimità della sanzione. È inammissibile la censura introdotta per la prima volta nella memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., non notificata alla controparte.

Il Fatto

Il Comune di Ariccia, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 61 del 7 aprile 2016 per opere abusive realizzate in zona vincolata, ha adottato la determina n. 878 del 26.07.2024 con cui ha dichiarato l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive, del relativo sedime e dell’area di pertinenza per complessivi mq 750, irrogando contestualmente la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001.

I due privati destinatari del provvedimento hanno proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento parziale nella parte in cui è stata disposta l’acquisizione di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime degli abusi. Il gravame è affidato a un unico motivo di eccesso di potere per carenza di motivazione. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo motivazionale. I ricorrenti sostenevano che le esigenze richiamate dal Comune — posizionamento degli apprestamenti di cantiere, aree di stoccaggio, accesso e movimentazione dei mezzi — avrebbero potuto essere soddisfatte mediante un’occupazione temporanea, senza spoglio della proprietà. La doglianza non è condivisa.

Il Tribunale richiama il proprio orientamento, secondo cui, quando il Comune intende acquisire non solo la res abusiva e l’area di sedime ma anche la superficie ulteriore necessaria a realizzare opere analoghe, è doverosa la descrizione e la precisa individuazione della superficie complessiva, ma soprattutto l’indicazione nella parte motiva delle modalità di calcolo in relazione ai parametri urbanistici applicabili, con emersione della classificazione urbanistica e del relativo regime dell’area. Nel caso concreto, il Comune ha richiamato il parametro di cui all’art. 23 delle N.T.A. del vigente P.R.G. per la zona E3, che individua un’area minima di intervento pari a 30.000 mq, conformemente all’art. 55 della l.r. Lazio n. 38/1999.

Dato il lotto minimo e considerata l’estensione della superficie abusivamente edificata, pari a mq 75,10, il provvedimento ha disposto l’acquisizione di complessivi mq 750, misura corrispondente al limite massimo del decuplo stabilito dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. La motivazione è quindi sufficiente e adeguata, mentre la parte ricorrente non ha dimostrato che, in concreto, la regola di computo non è stata osservata.

Quanto al secondo profilo, relativo alla genericità del riferimento alle sole particelle catastali, il Collegio osserva che la porzione ulteriore di terreno è chiaramente individuata nella planimetria allegata al provvedimento, ove è rappresentata e delimitata graficamente. Non sussiste dunque alcuna incertezza sui beni acquisiti. La mancata redazione degli atti di aggiornamento catastale, inoltre, non è prevista dalla norma come condizione di legittimità della sanzione e può intervenire anche in un momento successivo, ai fini della trascrizione.

Infine, la censura fondata sulla titolarità dell’area in capo a un soggetto terzo è dichiarata inammissibile, perché formulata per la prima volta nella memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a. e del tutto sfornita di prova. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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