Decadenza dall’alloggio ERP e rilascio: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Puglia n. 1442 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario si fonda sulla distinzione tra fase antecedente e fase successiva al provvedimento di assegnazione. L’assegnazione segna lo spartiacque che esaurisce la fase pubblicistica dell’affidamento: da quel momento l’operare dell’amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri e ricade in un rapporto paritetico. Spettano pertanto al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell’amministrazione, nonché la pretesa al rilascio dell’alloggio da parte dell’asserito occupante senza titolo. La dichiarazione di decadenza dall’assegnazione per inadempimento degli obblighi connessi al rapporto locativo incide su un diritto soggettivo del privato e non su un interesse legittimo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto in locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica in forza di un provvedimento di assegnazione comunale, stipulando il contratto con l’istituto allora competente, oggi Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare – Arca Sud Salento. Con successivo provvedimento l’Arca comunicava la risoluzione del contratto per morosità, fissando un termine per il rilascio; il rapporto locativo proseguiva tuttavia senza interruzione.
Il Comune di Alliste, sulla scorta di quel provvedimento risolutivo, adottava un’ordinanza con cui dichiarava la decadenza dall’assegnazione e ordinava il rilascio dell’immobile entro dieci giorni. Il destinatario impugnava l’ordinanza davanti al TAR, lamentando la violazione della disciplina regionale e l’intervenuta prescrizione del diritto all’esecuzione, oltre alla sopravvenuta rinuncia dell’Arca allo scioglimento del contratto. L’Arca eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; il Comune non si costituiva. In sede cautelare il provvedimento veniva sospeso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile definizione in rito del contenzioso per difetto di giurisdizione. Il ricorrente impugna un’ordinanza comunale che dichiara la decadenza dall’assegnazione ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 10/2014, con conseguente ordine di rilascio, a seguito della risoluzione per morosità dichiarata dall’Arca.
Il Tribunale richiama il più recente indirizzo del giudice della giurisdizione (Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 621/2021), condiviso dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, V, n. 3267/2024 e n. 6103/2022): il criterio distintivo è l’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva all’assegnazione. L’atto di assegnazione esaurisce la fase pubblicistica e fa emergere un rapporto distinto e paritetico, ascrivibile al binomio diritto/obbligo.
Ne deriva che spettano al giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione le cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, nonché quelle relative alla pretesa al rilascio dell’alloggio da parte dell’occupante senza titolo, anche quando l’interessato alleghi di possedere i requisiti per l’assegnazione. L’atto che decreta la decadenza e ordina il rilascio discende direttamente dalla previsione legislativa, senza valutazione discrezionale, e costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto con l’assegnazione, non l’instaurazione di uno nuovo.
Nel caso concreto la controversia ha ad oggetto l’affermazione di un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio, a fronte di un atto di rilascio che non configura esercizio di potere amministrativo. Essa si colloca in un momento successivo all’assegnazione e origina da un atto di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore. Il Tribunale dichiara quindi il difetto di giurisdizione, con riproposizione dell’azione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; conferma il patrocinio a spese dello Stato e compensa integralmente le spese, in ragione della non univocità degli orientamenti pretori e dell’erronea indicazione del giudice contenuta nel provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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