Improcedibilità per sopravvenuta inefficacia dell’interdittiva antimafia dopo l’aggiornamento (TAR Piemonte n. 195 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Prefettura, su istanza di aggiornamento ex art. 91, co. 5, d.lgs. 159/2011, si pronuncia nuovamente sul rischio di permeabilità mafiosa incide in modo innovativo e con efficacia ex nunc sull’informativa antimafia precedentemente emessa, determinandone la sopravvenuta inefficacia. Ne consegue che il ricorso proposto avverso l’informativa originaria diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.. La circostanza che i due provvedimenti abbiano contenuto omologo è irrilevante, poiché l’aggiornamento apre una nuova istruttoria estesa a fatti ed elementi nuovi e non integra un atto meramente confermativo. Parimenti irrilevante è l’eventuale annullamento in sede giudiziale della determinazione sopravvenuta, che non è atto di secondo grado e il cui travolgimento non comporta la reviviscenza dell’informativa anteriore.
Il Fatto
Una società ha impugnato, con ricorso principale e tre motivi aggiunti, l’informativa antimafia emessa a proprio carico dalla Prefettura di Torino e la correlata comunicazione ANAC di inserimento nel casellario informatico degli operatori economici. A fondamento delle impugnazioni la ricorrente ha dedotto la lacunosità dell’istruttoria procedimentale e l’assenza di indicatori univoci circa un rischio concreto di infiltrazione mafiosa.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite chiedendo la reiezione, richiamando la gravità degli elementi raccolti. Nel corso del giudizio, con ordinanza del 03.11.2021, il Tribunale ha accolto l’istanza di accesso documentale ex art. 116 c.p.a. contenuta nel ricorso introduttivo, ordinando il deposito del testo integrale dell’ordinanza applicativa di misure cautelari. Nelle more, la società ha presentato istanza di aggiornamento dell’interdittiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, all’udienza pubblica, possibili profili di improcedibilità per sopravvenuta inefficacia della determinazione gravata, rendendo l’avviso ex art. 73, co. 3, c.p.a. Il procuratore attoreo ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, escludendo espressamente, su sollecitazione del Collegio, ogni interesse all’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori ex art. 34, co. 3, c.p.a.
La Prefettura, investita dell’istanza di aggiornamento ex art. 91, co. 5, d.lgs. 159/2011, ha dapprima respinto la richiesta, confermando i perduranti rischi di infiltrazione. Tale determinazione è stata impugnata: dopo la reiezione in primo grado (TAR Piemonte, Sez. I, 16/07/2024 n. 901), è stata annullata dal giudice di appello, che ha restituito gli atti all’Amministrazione per il riesame (Cons. Stato, Sez. III, 16/09/2025 n. 7330).
Il Tribunale ha qualificato la determinazione sopravvenuta come idonea a incidere in modo innovativo e con efficacia ex nunc sull’informativa precedente, richiamando TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 24/07/2025 n. 5553, Id. Sez. I, 03/04/2025 n. 2779, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10/07/2025 n. 1219 e Id. 05/02/2025 n. 232. Ha escluso che l’omologo contenuto dei provvedimenti valga a configurarne la natura meramente confermativa, perché l’aggiornamento apre una nuova istruttoria estesa a circostanze e fatti nuovi (Cons. Stato, Sez. III, 19/12/2017 n. 5963; Id. 03/05/2016 n. 1743).
Il Collegio ha inoltre precisato che l’annullamento giudiziale della determinazione sopravvenuta non determina la reviviscenza dell’informativa anteriore, non qualificandosi essa come atto di secondo grado; l’interesse della ricorrente resta radicato nell’istanza di aggiornamento e nelle conseguenti determinazioni (Cons. Stato, Sez. IV, 29/04/2022 n. 3397). Ha quindi dichiarato i ricorsi improcedibili ex art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a., compensando integralmente le spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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