Diniego spostamento impianti radiofonici e insussistenza delle esigenze di servizio (TAR Puglia n. 492 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del regolamento regionale che consente l’insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio, non costituisce un divieto assoluto ma ammette deroghe solo a fronte di una dimostrazione rigorosa. L’istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 deve essere supportata da un titolo ministeriale definitivo e da una relazione tecnica conforme ai parametri autorizzativi effettivi, essendo irrilevante l’avvenuto rilascio di un’autorizzazione provvisoria e sperimentale a potenza ridotta. La valutazione di impatto elettromagnetico deve considerare l’insieme delle sorgenti presenti sul sito, con conseguente classificazione dell’impianto nella corretta classe di attenzione secondo le norme tecniche CEI 211-10. Il diniego comunale fondato su un parere tecnico specialistico che evidenzi tali carenze è legittimo, poiché espresso nell’esercizio di una plausibile discrezionalità tecnica.
Il Fatto
La società ricorrente, a seguito dell’ordine di rimozione del traliccio sito nel centro abitato, presentava al Comune domanda di autorizzazione per lo spostamento del proprio impianto radiofonico presso un sito esistente di proprietà di un operatore di infrastrutture, ubicato anch’esso all’interno del centro abitato. L’Amministrazione comunale, dopo un primo diniego e un successivo riesame disposto in sede cautelare, rigettava definitivamente l’istanza, rilevando la mancata dimostrazione delle comprovate e documentate esigenze di servizio richieste dal regolamento regionale per derogare alla regola della localizzazione extraurbana. La società impugnava i provvedimenti di diniego e il successivo rigetto dell’istanza di convocazione della conferenza di servizi, deducendo l’insufficienza dell’istruttoria e la sussistenza di esigenze tecniche che imporrebbero la permanenza dell’impianto in area abitata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che la clausola del regolamento regionale n. 14/2006, nella parte in cui consente l’insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi solo al di fuori del centro abitato, è già stata scrutinata dal Consiglio di Stato, che ne ha affermato la legittimità, trattandosi di regola derogabile solo in presenza di esigenze di servizio comprovate e documentate. Il Collegio ha quindi verificato se la ricorrente avesse fornito tale dimostrazione, scrutinando la documentazione tecnica versata in atti.
L’istruttoria ha evidenziato profili di criticità decisivi. In primo luogo, l’istanza risultava presentata per una potenza di 500 Watt, mentre il titolo ministeriale rilasciato dall’Ispettorato territoriale del MISE aveva natura provvisoria e sperimentale, con durata limitata a 120 giorni e potenza ridotta a 250 Watt. Tale circostanza ha indotto il Collegio a ritenere che l’istanza fosse viziata alla radice, dovendo l’operatore ottenere preventivamente un titolo definitivo e solo successivamente attivare il procedimento autorizzatorio comunale. Secondo il TAR, la natura temporanea del titolo, il dimezzamento della potenza e le prescrizioni sui controlli interferenziali smentiscono la tesi per cui il sito prescelto sarebbe stato ritenuto risolutivo o privo di criticità.
Ulteriore profilo di criticità emerso è la classificazione dell’impianto ai fini della valutazione di impatto elettromagnetico. Il consulente tecnico dell’Amministrazione ha rilevato che la ricorrente aveva erroneamente identificato l’impianto nella classe di attenzione n. 1 della guida CEI 211-10, mentre, per la presenza di più sorgenti sul medesimo traliccio, esso avrebbe dovuto essere classificato nella classe di attenzione n. 2, così come la relazione di parte risultava basata su una potenza difforme da quella autorizzata e su valutazioni relative a frequenze estranee all’istanza. Il Tribunale ha quindi ritenuto che tali carenze rendessero inattendibili le conclusioni del consulente di parte, senza che fossero prodotti aggiornati studi elettromagnetici in grado di superare le obiezioni.
Sulla base di tali elementi, il Collegio ha concluso che il diniego comunale fosse sorretto da valide motivazioni amministrative e tecniche, coerenti con la legislazione statale e regionale che impone di bilanciare l’insediamento degli impianti con l’esigenza di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Il diniego è stato pertanto ritenuto immune dai dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Nota della Redazione
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