Non ammissione alla classe successiva e risarcimento con onere probatorio del ricorrente (TAR Lombardia n. 1539 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse per il superamento dell’atto impugnato determina l’improcedibilità della domanda annullatoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., ma non apre automaticamente l’accesso alla tutela risarcitoria. Quando la parte proponga una vera e propria domanda di condanna, non è sufficiente la manifestazione dell’interesse, occorrendo l’allegazione e la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito. Sul ricorrente grava pertanto l’onere di dimostrare la colpa dell’amministrazione, il danno e il nesso di causalità, secondo gli ordinari criteri di riparto. La mancata prova anche di uno solo di tali elementi impone il rigetto della domanda.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su un minore, impugnava il verbale dello scrutinio del 15 giugno 2023 con cui il Consiglio di classe della scuola primaria non aveva ammesso il figlio alla classe successiva, insieme alla relazione di non ammissione e alla relazione per l’interclasse tecnica del 29 maggio 2023. Chiedeva l’annullamento degli atti e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Nelle more del giudizio, l’alunno ripeteva la prima classe e veniva promosso alla seconda. In vista dell’udienza di merito la difesa rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse per la domanda annullatoria e chiedeva il solo accertamento e la liquidazione equitativa del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato le domande proposte, rilevando che il ricorso conteneva tanto un’azione di annullamento quanto un’azione di condanna al risarcimento. Preso atto che la parte aveva allegato in modo non equivoco la sopravvenuta carenza di interesse per la sola domanda annullatoria, il Tribunale ne ha dichiarato l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
Sulla residua domanda risarcitoria il Collegio ha escluso l’applicabilità della norma invocata dalla ricorrente, ossia l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., che nel ricorso era stato erroneamente indicato come comma 1. La disposizione richiamata, che consente l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai soli fini risarcitori, presuppone la sola manifestazione dell’interesse. Nel caso di specie, invece, era stata formulata una vera e propria domanda di condanna, con il conseguente onere, a carico della parte attrice, di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.
Il Tribunale ha richiamato le coordinate ermeneutiche consolidate in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per danni da provvedimento illegittimo, citando Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2022, nonché Cons. Stato, IV, nn. 7529, 7528 e 7527 del 2024. Ha poi richiamato la più recente Cons. Stato n. 102 del 2025, che ha ribadito la distinzione tra la prova della quantificazione del danno e quella della sua effettiva esistenza.
Applicando tali principi, il Collegio ha rilevato che, anche a prescindere dall’asserita illegittimità degli atti impugnati, non erano stati allegati né provati l’elemento soggettivo della colpa, l’elemento oggettivo del danno e il nesso di causalità. La domanda risarcitoria è stata pertanto respinta per insussistenza dei relativi elementi costitutivi, con richiamo a TAR Lombardia n. 1477 del 2022. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti e della particolarità della fattispecie, ed è stata disposta la definitiva ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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