Decadenza autorizzazione impianti telefonia e accertamento nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 1158 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’autorizzazione per l’installazione di impianti di telecomunicazione, prevista dall’art. 44, comma 11, d.lgs. n. 259/2003, non può essere dichiarata dal giudice amministrativo in via diretta. La relativa declaratoria richiede l’intermediazione del potere amministrativo, chiamato ad acquisire e valutare i profili di fatto e di diritto che ne costituiscono presupposto, in analogia con l’art. 15 d.P.R. n. 380/2001. L’azione generale di accertamento resta ammessa in via eccezionale, nei soli casi in cui manchino strumenti tipizzati idonei a soddisfare l’interesse tutelato. Il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione provveda nelle more del giudizio. Il giudice non può scrutinare d’ufficio la legittimità del provvedimento sopravvenuto in assenza di impugnazione.

Il Fatto

Alcuni proprietari di immobili nel Comune di Minturno hanno impugnato l’autorizzazione formatasi per silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, in favore di una società di telefonia per la realizzazione di un impianto di radio-telecomunicazione. Con motivi aggiunti hanno dedotto l’omessa ultimazione dei lavori nel termine di dodici mesi dal perfezionamento del titolo e chiesto l’accertamento giudiziale della decadenza, nonché la condanna del Comune ad adottare i provvedimenti conseguenti, compreso l’ordine di demolizione e ripristino, con nomina di un commissario ad acta.

Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del gravame. L’ente locale ha prodotto un provvedimento del 9 dicembre 2025, con cui ha escluso la sussistenza dei presupposti della decadenza. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 19 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la domanda rivolta a ottenere l’ordine di provvedere. Richiamando il consolidato orientamento espresso da Cons. Stato, sez. III, n. 2660 del 2018, rileva che la condanna ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. presuppone la persistenza dell’inerzia al momento della decisione. L’adozione del provvedimento sopravvenuto rende la domanda improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il ricorrente trarre alcuna utilità dalla pronuncia sul silenzio.

Quanto alla richiesta di accertamento giudiziale della decadenza, il Tribunale la ritiene inammissibile. Muovendo dall’Adunanza Plenaria n. 15/2011, ricostruisce l’evoluzione che ha ammesso l’azione generale di accertamento anche a tutela di interessi legittimi, ma solo se necessaria a colmare esigenze di tutela non soddisfatte dalle azioni tipizzate. L’azione è dunque eccezionale e ancorata al principio di effettività (vengono citate Cons. Stato, sez. V, n. 2508/2024 e altre decisioni conformi).

Nel caso concreto mancano i presupposti. I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il silenzio e il Comune si è pronunciato in via sopravvenuta sulla decadenza, con atto impugnabile. Soprattutto, la pronuncia richiesta implicherebbe l’esercizio di un potere di accertamento sostanzialmente amministrativo, precluso al giudice dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.. La declaratoria di decadenza, in analogia con l’art. 15 d.P.R. n. 380/2001, esige la valutazione amministrativa dei profili previsti dall’art. 44, comma 11, d.lgs. n. 259/2003.

Il Collegio esclude infine di poter scrutinare la legittimità del provvedimento comunale del 9 dicembre 2025: manca una rituale e tempestiva iniziativa impugnatoria e non è possibile la disapplicazione d’ufficio. I motivi aggiunti sono pertanto dichiarati in parte inammissibili e in parte improcedibili, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore del Comune e della società controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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