Ottemperanza alla sentenza sul diritto alla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 2213 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando risultino integrati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo entro un termine perentorio. La nomina del Commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno agito davanti al TAR Campania per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il loro diritto a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, del beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, relativamente a diversi anni scolastici.
Il titolo azionato aveva inoltre condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare in favore dei ricorrenti l’importo di € 500,00 per ciascun anno riconosciuto, mediante emissione di buoni elettronici di corrispondente valore, oltre interessi legali. Non essendo stata data esecuzione, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale. Verifica quindi la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza.
Il Tribunale accerta il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio fissato dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Ritiene pertanto integrati tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e accoglie il ricorso.
Consegue l’ordine all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Il Collegio designa sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Al commissario è assegnato il termine di ulteriori sessanta giorni, con facoltà di esigere il compenso all’esito delle proprie funzioni.
Il ricorso viene dunque accolto, con declaratoria dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre rifusione del contributo unificato se versato.
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Nota della Redazione
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