Decadenza dalla carriera universitaria per otto anni senza esami verbalizzati (Cons. Stato n. 5525 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla qualità di studente universitario, disciplinata dall’art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933, si configura quale conseguenza oggettiva della mancata verbalizzazione di esami per otto anni accademici consecutivi. A tal fine non rilevano le motivazioni della stasi, né la frequenza di corsi e seminari, né le mere prenotazioni. Nel caso di esame integrato, il superamento dei singoli moduli non interrompe il termine, poiché solo il superamento dell’ultimo modulo, con verbalizzazione, integra l’esame di profitto. La ratio sottesa è l’esigenza di continuità temporale tra le prove del corso, a garanzia dell’autoresponsabilità dello studente nel contatto sociale qualificato con l’Ateneo.
Il Fatto
Una studentessa, iscritta al sesto anno fuori corso del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, impugna davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui l’Ateneo le ha comunicato la perdita del diritto alla carriera universitaria per decadenza, nonché il successivo diniego di autotutela.
Il primo giudice respinge il ricorso, rilevando che l’ultimo esame verbalizzato risale a molti anni prima e che, per otto anni accademici consecutivi, non è stato sostenuto alcun esame. La studentessa propone appello, sostenendo di avere in realtà svolto prove non verbalizzate nel 2016, 2017, 2021 e 2024, e chiede la riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933, a mente del quale chi non sostenga esami per otto anni consecutivi deve rinnovare l’iscrizione e ripetere le prove superate. Richiamando la costante giurisprudenza del Cons. Stato, sez. VII, n. 9012 del 2013, la sentenza ribadisce che la decadenza è conseguenza oggettiva della sospensione degli esami, senza che assumano rilievo esimente le ragioni della stasi.
Quanto agli esami di Genetica e Oncologia, la Corte osserva che essi costituiscono moduli di un unico corso integrato di Medicina interna, non suscettibili di autonoma verbalizzazione. Solo con il superamento dell’ultimo modulo l’esame può dirsi completato e verbalizzato. Il superamento di mere porzioni di esame, pertanto, non interrompe il termine di decadenza.
In ordine all’esame di Pediatria, l’assunto dell’appellante è smentito dalla documentazione del libretto telematico, che la attesta assente. Le comunicazioni automatiche di Ateneo hanno mera funzione di controllo della verbalizzazione e non provano lo svolgimento dell’esame. Quanto all’esame di Emergenza Urgenza, esso è stato sostenuto dopo la maturazione della decadenza, essendo la comunicazione già pervenuta all’interessata in data anteriore.
Il Collegio ritiene pertanto integrati i presupposti oggettivi della decadenza, non avendo fatto seguito, nei successivi otto anni dall’ultimo esame verbalizzato, alcun esame verbalizzabile. Superflua risulta l’istanza istruttoria. L’appello è respinto e la sentenza confermata, con compensazione integrale delle spese del grado e contributo unificato a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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