PAS collaudo finale decadenza titolo ordine ripristino atto vincolato (TAR Emilia-Romagna n. 800 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la realizzazione dell’intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura, con trasmissione al Comune del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell’opera al progetto (art. 6, commi 6 e 8, D.Lgs. n. 28/2011). La comunicazione di fine lavori priva del collaudo non integra l’adempimento: la fine lavori rileva in senso giuridico e non materiale, poiché certifica la conformità dell’impianto al progetto. La scadenza del termine triennale determina la decadenza del titolo abilitativo con effetti ex tunc, sicché quanto realizzato risulta non autorizzato. L’ordine di rimessione in pristino dello stato legittimo adottato ai sensi dell’art. 44, comma 2, D.Lgs. n. 28/2011 è provvedimento sanzionatorio e vincolato, non atto di autotutela decisoria: restano estranee le garanzie procedimentali e i limiti temporali propri dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies L. n. 241/1990.
Il Fatto
Una società aveva attivato una PAS per realizzare e condurre un impianto di produzione di energia elettrica da combustione di biomasse, integrata da varianti in corso d’opera. Il Comune ha emanato un’ordinanza di rimessione in pristino dello stato legittimo, rilevando che nel triennio dall’ultimo titolo abilitativo non era stato presentato il certificato di collaudo finale dell’impianto.
La società ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti, tra cui il verbale di accertamento di ARPAE. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti della sequenza procedimentale e per intervenuta acquiescenza, e nel merito chiedendo il rigetto. La società ha depositato in giudizio il collaudo “ora per allora”.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis. L’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 28/2011 fissa il termine triennale di completamento dell’intervento; il comma 8 impone la trasmissione al Comune del certificato di collaudo finale, con cui un tecnico abilitato attesta la conformità dell’opera al progetto presentato.
Nel caso concreto la comunicazione di fine lavori era pacificamente incompleta, perché priva del collaudo. Il Tribunale chiarisce che la fine lavori va intesa in senso giuridico e non materiale: non si limita ad attestare che l’impianto è stato costruito, ma esplicita che esso è conforme al progetto, e tale conformità discende unicamente dal collaudo. Nemmeno la connessione alla rete di distribuzione prova la fine lavori o il collaudo, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
La decadenza del titolo per scadenza del termine triennale opera ex tunc: per una fictio iuris il titolo risulta mancante ab origine, e anche quanto realizzato prima della scadenza è non autorizzato. Ne segue che l’ordine di demolizione, essendo atto vincolato, è doveroso. La legittimità del provvedimento si valuta secondo il principio del tempus regit actum, con la situazione esistente al momento della sua adozione, senza che rilevino le sopravvenienze, quale il collaudo depositato in corso di causa.
Quanto al primo e al quarto motivo, il Collegio esclude la violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990: il divieto di integrazione postuma della motivazione riguarda solo gli atti defensionali depositati in giudizio e non gli ulteriori atti procedimentali. Il provvedimento impugnato, richiamando espressamente l’art. 44, comma 2, D.Lgs. n. 28/2011, è atto di repressione di illecito e non di autotutela decisoria: risultano quindi inconferenti le censure su soccorso istruttorio, affidamento e limiti temporali dell’annullamento d’ufficio.
L’art. 44 fa salva la misura ripristinatoria accanto alla sanzione pecuniaria, e i presupposti delle due sono i medesimi; la società aveva peraltro pagato spontaneamente la sanzione. Il ricorso è respinto; l’infondatezza esime dall’esame delle eccezioni di rito. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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