Ordine di demolizione, affidamento e proprietario non responsabile dell’abuso (TAR Sicilia n. 1055 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere realizzate in assenza o in difformità dal necessario titolo abilitativo è atto vincolato e dovuto, la cui legittimità si fonda sul solo accertamento dell’abusività dell’intervento. Non occorre alcuna specifica valutazione dell’impatto sul territorio né dell’eventuale aggravio del carico urbanistico, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione. La valutazione dell’abuso impone una visione complessiva e non atomistica dell’intervento. Le difformità rispetto al titolo, per cui astrattamente sarebbe applicabile la sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, attengono alla fase esecutiva e non inficiano la legittimità dell’ordine. Nessun affidamento tutelabile è configurabile in capo al proprietario, neppure se acquirente all’asta e non responsabile materiale dell’abuso, poiché l’illecito edilizio ha carattere permanente e il tempo non lo legittima.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario della metà indivisa di un immobile nel territorio di un Comune siciliano, impugnava l’ordinanza con cui il responsabile di settore aveva ingiunto la demolizione di opere ritenute abusive: un ampliamento con piano ammezzato adibito a deposito, due tettoie lignee con termocopertura, il frazionamento dell’unità originaria con parziale demolizione del fabbricato e il cambio di destinazione d’uso da abitazione a laboratorio artigianale. Il Comune assumeva la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e la necessità del permesso di costruire e del nulla osta paesaggistico, disponendo anche una sanzione amministrativa di importo indicato in caso di inottemperanza.
Il ricorrente deduceva il difetto di istruttoria sul carico urbanistico, la natura di edilizia libera delle tettoie, l’irrilevanza del cambio di destinazione, l’applicabilità degli artt. 33 e 34 in luogo dell’art. 31, l’assenza di impatto paesaggistico, il legittimo affidamento per l’acquisto all’asta e il lungo tempo trascorso, e infine la propria estraneità materiale all’abuso. Chiedeva anche una verificazione sui rischi statici della demolizione. Il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. Per l’adozione dell’ordine di demolizione è sufficiente l’accertamento della realizzazione delle opere senza il preventivo titolo edilizio: il provvedimento costituisce atto dovuto ed è motivato dall’accertamento dell’abusività, essendo l’interesse pubblico alla rimozione in re ipsa. Il Collegio richiama in proposito il Cons. Stato n. 8779/2024. Il carico urbanistico rileva solo nella fase che precede l’intervento, per determinare la tipologia di titolo necessario.
L’abuso, inoltre, va valutato con visione complessiva e non atomistica: l’Amministrazione non ha censurato gli interventi isolatamente, ma li ha richiamati unitariamente. Non rileva perciò l’asserita modestia delle demolizioni o l’irrilevanza del parziale cambio di destinazione. Sul mutamento di destinazione d’uso la Corte richiama l’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001 e la giurisprudenza (Cons. Stato n. 7609/2024; TAR Ancona n. 688/2024), confermando la necessità del permesso di costruire per il passaggio tra categorie funzionalmente non omogenee. Quanto alle tettoie, richiamando il Cons. Stato n. 8421/2025, si esclude la riconducibilità a mere opere di protezione quando alterino la sagoma dell’edificio.
Le censure sulla configurabilità di mere difformità non incidono sulla legittimità dell’ordine: la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 è verificabile solo in fase esecutiva, e l’impossibilità della demolizione va provata dal privato (Cons. Stato n. 3168/2025). Per le stesse ragioni è respinta l’istanza di verificazione. Sul vincolo paesaggistico, il territorio comunale risulta dichiarato di notevole interesse pubblico, con conseguente necessità del parere, non essendo le opere confinate a mere parti interne.
Infine, nessun affidamento è tutelabile: l’acquisto all’asta non ha effetto sanante degli abusi, poiché l’effetto purgativo riguarda diritti, pesi e limitazioni, non lo stato di fatto antigiuridico del bene (Cons. Stato n. 6521/2025). L’illecito edilizio è permanente e il tempo non lo legittima (C.G.A.R.S. n. 492/2025). Il destinatario dell’ingiunzione può essere il proprietario non responsabile dell’abuso, tenuto alla rimessa in pristino salvo rivalsa (Cons. Stato n. 636/2026; Cons. Stato n. 8009/2025). Il ricorso è rigettato, con nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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