Decadenza della concessione demaniale e fumus del reato edilizio (Cass. pen. n. 22062 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile, ai sensi degli artt. 322-bis e 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, che ricomprende l’omissione assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente, non anche l’illogicità manifesta. In materia di concessioni demaniali marittime, la disciplina regionale (nella specie, art. 20 della L.R. Calabria n. 17/2005) può prevedere cause di decadenza obbligatoria più stringenti rispetto all’art. 47 cod. nav., come l’inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge. La sussistenza di una causa di decadenza della concessione rende irrilevante la correttezza dell’iter amministrativo e la dedotta conformità delle opere al progetto, essendo venuti meno i presupposti giuridici del titolo; il giudice penale accerta direttamente gli elementi della fattispecie, senza necessità di disapplicare l’atto amministrativo.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di una struttura balneare, emesso in relazione ai reati di cui all’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, art. 95 d.P.R. n. 380/2001, art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, art. 1161 cod. nav. e art. 633 cod. pen. Il ricorrente deduceva motivazione apparente, omessa valutazione della documentazione e insussistenza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente delimitato il proprio sindacato, ricordando che avverso le ordinanze del tribunale del riesame il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge, che include l’omissione assoluta di motivazione e la motivazione apparente, ma non l’illogicità manifesta, denunciabile solo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto la motivazione dell’ordinanza impugnata congrue e corretta in diritto. Il Tribunale aveva accertato che la struttura occupava circa 1800 m² a fronte di una concessione di soli 510 m², in un’area gravata da molteplici vincoli, e che la concessione era stata rilasciata in presenza di circostanze costituenti causa di decadenza ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. b), L.R. Calabria n. 17/2005, per inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione, avuto riguardo al mancato pagamento degli indennizzi di occupazione abusiva e alla maggiore occupazione dello spazio demaniale.
La Corte ha precisato che la legge regionale configura la decadenza come obbligatoria e vincolata al verificarsi delle condizioni ivi previste, in una disciplina più stringente rispetto all’art. 47 cod. nav. La sussistenza di una causa di decadenza rende irrilevante la correttezza dell’iter amministrativo e la conformità delle opere al progetto, essendo venuti meno i presupposti giuridici della concessione. Il giudice penale, inoltre, accerta direttamente gli elementi della fattispecie, senza necessità di disapplicare l’atto amministrativo.
Infine, la Corte ha ritenuto non apparente la motivazione sul periculum in mora, fondata sulle dimensioni e sulla finalità turistico-ricettiva dell’opera, con conseguente aggravio del carico urbanistico, dovendosi escludere il requisito della immediatezza della percezione per la presentazione di un progetto di adeguamento. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.