Scaffalature industriali Cantilever: serve il permesso di costruire (TAR Sicilia n. 1181 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le scaffalature metalliche industriali di tipo Cantilever, per tipologia e dimensioni, costituiscono nuova costruzione e richiedono il permesso di costruire, non essendo assimilabili alle mere scaffalature espositive. In caso di silenzio-diniego ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non trovano applicazione le disposizioni della legge n. 241/1990, poiché il decorso del termine determina ipso iure l’effetto tipizzato del rigetto. Il preavviso di rigetto notificato prima della formazione del silenzio assume valore di atto di arresto procedimentale e il successivo diniego espresso ne costituisce mera conferma. L’eventuale accoglimento del gravame avverso il diniego di sanatoria determina effetto caducante automatico sull’ordinanza di demolizione, con conseguente infondatezza dell’eccezione di improcedibilità.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 14 l.r. Sicilia n. 16/2016 per un progetto relativo all’installazione di scaffalature metalliche industriali di tipo Cantilever su un’area di proprietà. L’amministrazione comunale ha dapprima notificato un preavviso di diniego, poi ha emanato il diniego espresso dell’istanza.

Il ricorrente ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendone l’annullamento. Il Comune si è costituito eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’ordinanza di demolizione. I due gravami sono stati riuniti e decisi all’udienza pubblica del 28 febbraio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione del silenzio-diniego. Richiamando un orientamento consolidato (C.G.A.R.S. n. 974 del 2021), il TAR afferma che in tale ipotesi non si applicano le garanzie procedimentali della legge n. 241/1990: il semplice decorso del termine di sessanta giorni produce ipso iure l’effetto tipizzato del rigetto, a prescindere dalla discrezionalità dell’amministrazione.

Il preavviso di rigetto, notificato al ricorrente e seguito dall’inerzia dell’ente a fronte delle osservazioni presentate, assume quindi il valore di atto di arresto procedimentale che esplicita le ragioni del successivo silenzio-diniego. Il provvedimento espresso di diniego, conclude il TAR, costituisce mera conferma del diniego già formatosi per silentium.

Quanto all’eccezione preliminare del Comune, il Collegio la ritiene infondata: l’eventuale accoglimento del gravame avverso il diniego ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 produrrebbe un effetto caducante automatico sull’ordinanza di demolizione, rendendo superfluo un autonomo gravame contro quest’ultima.

Nel merito, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa che, per opere di scaffalatura industriale di tipologia e dimensioni sovrapponibili (Cantilever), ha affermato la necessità del permesso di costruire (Cons. Stato n. 8063 del 2020). La pronuncia invocata dal ricorrente (Cons. Stato n. 337 del 2019) è non pertinente, riguardando mere scaffalature espositive. Il manufatto, pur non qualificabile come capannone, integra comunque una nuova costruzione (Cons. Stato n. 6760 del 2019) e al suo mantenimento ostano le prescrizioni dell’art. 23 delle N.T.A., a prescindere dal mancato nulla osta paesaggistico.

Irrilevante è infine il richiamo a precedenti assentimenti comunali di costruzioni similari, in quanto raffronti generici e ipotetici. I ricorsi riuniti sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione giuridica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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