Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 319 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato al pagamento di un importo predeterminato: la fattispecie è riconducibile al rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. quando la domanda sia di esecuzione di una condanna al pagamento di una somma prestabilita. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dal giudice, si nomina il Commissario ad acta e si applica la somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali calcolati dalla notificazione della sentenza di ottemperanza all’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo perché fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato l’Amministrazione a rendere disponibile la carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e per un importo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
L’interessata assume che la decisione sia rimasta ineseguita, malgrado la notificazione del titolo e il suo passaggio in giudicato; a comprova ha esibito la certificazione della cancelleria del giudice ordinario. Ha chiesto l’ordine di esecuzione e la fissazione della somma per ogni violazione o ritardo, oltre agli adempimenti sostitutivi. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che non v’è contestazione, ad opera dell’Amministrazione non costituita, dell’omesso adempimento del giudicato del giudice ordinario. Da tale condotta emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm.
Quanto ai termini, risulta scaduto quello di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine è maturato per effetto della notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero, indirizzo idoneo allo scopo secondo l’orientamento richiamato dal collegio.
Il giudice affronta poi la questione della procura alle liti. Il difensore si avvale correttamente del mandato rilasciato per il giudizio civile finalizzato al riconoscimento della carta docente. Quando i poteri del difensore si estendono a ogni stato e grado del procedimento, la procura attribuisce lo ius postulandi anche per il processo di esecuzione, tale essendo il giudizio di ottemperanza quando oggetto della domanda sia l’esecuzione di una condanna al pagamento di un importo monetario predeterminato.
Nel merito, il ricorso è accolto. Viene ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale.
È accolta anche la domanda di condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della presente sentenza e fino all’adempimento spontaneo ovvero all’esecuzione in via sostitutiva. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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