Onere probatorio su mezzi di sussistenza e finalità del visto di studio (TAR Lazio n. 14686 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del visto d’ingresso di lunga durata per motivi di studio, l’onere di comprovare i requisiti previsti dall’art. 39, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 e dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 850/2011 grava sul richiedente. Il diniego è legittimo quando le garanzie economiche personali e familiari appaiono generiche, non documentate da fonti verificabili e prive di traduzione legalizzata, quando l’alloggio è provato solo per il primo mese e il biglietto aereo è di sola andata, quando la copertura sanitaria è limitata a un periodo ridotto e quando la finalità del viaggio non è dimostrata da titoli di studio ma solo da un’iscrizione con riserva. La valutazione amministrativa sui requisiti è sindacabile solo per illogicità o travisamento, non per sostituzione nel merito.
Il Fatto
Una cittadina straniera presentava al Consolato Generale d’Italia, il 7 novembre 2022, domanda di visto di ingresso per motivi di studio, per frequentare un corso di laurea in lingua inglese presso un ateneo italiano nell’anno accademico 2022/2023. Il Consolato, dopo aver notificato il preavviso di rigetto, respingeva l’istanza con provvedimento del 13 dicembre 2022, notificato il giorno successivo.
La richiedente impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo l’illegittimità della valutazione consolare. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si costituiva in giudizio. La controversia giungeva alla camera di consiglio del 12 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il quadro normativo applicabile. Il visto di studio di lunga durata è disciplinato dal d.lgs. n. 286/1998, artt. 39 e 39-bis, dal d.P.R. n. 394/1999, artt. 40, 44-bis, 46 e 47, dal d.m. n. 850/2011, art. 4, comma 2 e Allegato A, punto 15, oltre che dalla circolare MIUR per l’anno accademico di riferimento. Da tale cornice il Collegio ricava l’elenco dei requisiti richiesti: mezzi economici di sussistenza quantificati in euro 467,65 mensili, disponibilità della somma per il rimpatrio, idoneo alloggio e adeguata copertura sanitaria.
Passando all’esame degli allegati, il Tribunale rileva che la documentazione prodotta non dimostra la solidità finanziaria della richiedente. L’estratto conto mostra movimenti anomali, tra cui un versamento di euro 22.000,00 privo di giustificazione lavorativa e di fonti verificabili. La documentazione del padre risulta in lingua persiana con traduzione non legalizzata e priva di indicazioni sul reddito, mentre l’estratto conto bancario non è prodotto in originale.
Quanto all’alloggio, la prenotazione alberghiera copre solo il primo mese ed è collocata a oltre 40 km dalla sede del corso, senza prova del pagamento; il biglietto aereo è di sola andata; la polizza sanitaria copre un periodo limitato. La finalità del viaggio, infine, non è avvalorata da titoli di studio, poiché la richiesta di immatricolazione è stata accolta dall’Università con riserva, subordinata alla verifica dei requisiti linguistici e dei titoli.
Il Collegio valorizza anche il precedente diniego consolare e la coincidenza della pratica con quella contestualmente presentata da un altro richiedente, circostanza che induce a ritenere finalità di viaggio diverse dall’immatricolazione. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è stato seguito da ulteriore documentazione. Le doglianze non scalfiscono l’impianto motivazionale e il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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