Occupazione sine titulo del demanio marittimo e inapplicabilità della proroga emergenziale per contrasto con il diritto UE (TAR Sardegna n. 182 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali marittime, prevista dall’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020, è incompatibile con la Direttiva 2006/123/CE e non può essere applicata né dal giudice né dalla pubblica amministrazione. La legge nazionale in contrasto con una norma europea dotata di efficacia diretta non richiede, per la sua non applicazione, una questione di legittimità costituzionale. L’istanza di rinnovo di una concessione demaniale non può formare silenzio assenso, trattandosi di procedimento di natura concessoria che richiede un provvedimento espresso di controllo sull’idoneità del richiedente. Il provvedimento che richiede l’indennizzo per occupazione sine titulo implica logicamente il diniego della proroga della stessa occupazione e contiene implicitamente le ragioni del rigetto.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale rilasciata dal Comune, aveva ottenuto un ampliamento temporaneo dell’area occupata in base alla normativa emergenziale Covid-19. Successivamente, aveva presentato istanza di rinnovo della concessione temporanea ai sensi di una deliberazione della Giunta regionale. La Regione, tuttavia, non aveva considerato l’istanza come valida e aveva richiesto il pagamento di un indennizzo per occupazione senza titolo, contestando l’assenza di un titolo abilitativo per l’estensione della concessione e la violazione dei limiti previsti dal Piano di utilizzo dei litorali, che escludeva le spiagge di lunghezza inferiore a 150 metri.
La società ha impugnato il provvedimento, deducendo cinque motivi di ricorso tra cui la mancata applicazione della proroga di cui all’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 e l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di rinnovo, oltre alla violazione delle norme sul contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, ha osservato che l’occupazione sine titulo era un dato pacifico, emergente dalla corrispondenza tra le parti, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori o sopralluoghi.
Sul secondo motivo, il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18/2021, che ha escluso l’applicabilità della proroga automatica delle concessioni per contrasto con la Direttiva 2006/123/CE. Tale principio, applicato all’art. 103 d.l. n. 18/2020 dalla giurisprudenza successiva, comporta la non applicazione della norma nazionale incompatibile, senza necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale. L’Amministrazione non poteva quindi applicare la proroga emergenziale richiesta dalla ricorrente.
In ordine al terzo motivo, il Tribunale ha rilevato che il provvedimento impugnato conteneva un diniego implicito al rinnovo, essendo la richiesta di indennizzo logicamente presupposta al rigetto della proroga. La società aveva documentato la completezza della pratica trasmessa allo SUAPE, ma non quella inoltrata ai competenti Servizi regionali, come prescritto dalla deliberazione regionale.
Quanto alla dedotta formazione del silenzio assenso, il Collegio ha precisato che non può formarsi per i procedimenti di natura concessoria, che richiedono un provvedimento espresso di controllo sulla qualificazione e idoneità del richiedente. Infine, ha respinto il motivo relativo alla prevalenza della normativa emergenziale sulle limitazioni del Piano di utilizzo dei litorali, osservando che anche la contestazione tardiva sulla lunghezza della spiaggia, sollevata solo in memoria, non poteva essere esaminata. Il ricorso è stato rigettato con spese compensate.
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Nota della Redazione
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