Cessazione per adempimento sopravvenuto e limiti poteri giudice ottemperanza (TAR Emilia-Romagna n. 288 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., senza che rilevi l’avvenuta proposizione di plurime domande o l’esito della sentenza ottemperanda. Nell’ottemperanza ai giudicati del giudice ordinario, il giudice amministrativo non dispone di cognitio piena: è rigidamente vincolato al comando contenuto nella sentenza e non può interpretarlo, precisarlo o integrarlo, difettando di giurisdizione sul rapporto sottostante. Ne consegue che sono inammissibili le domande aventi ad oggetto interessi legali sulle spese legali e somme non contemplate dal dispositivo del giudicato civile. Non sono inoltre dovute le spese per atti di precetto, ove il creditore abbia scelto la via dell’ottemperanza, né può accogliersi la richiesta di penalità di mora quando la sentenza abbia già previsto la corresponsione degli interessi e l’Amministrazione si sia prontamente attivata.

Il Fatto

Con due distinti ricorsi, il difensore e gli eredi di una parte risultata vittoriosa nel giudizio civile proponevano ricorso per l’ottemperanza avverso la medesima sentenza della Corte d’Appello di Bologna, chiedendo il pagamento delle somme liquidate dal giudice ordinario rispettivamente a titolo di spese legali e di risarcimento danni. Il Ministero della Salute si costituiva in entrambi i giudizi e, dopo la declaratoria di avvenuto pagamento delle somme, depositava memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente insisteva invece per la liquidazione delle spese di lite, invocando la soccombenza virtuale del Ministero. La sentenza ottemperanda era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha disposto preliminarmente la riunione dei ricorsi per evidente connessione oggettiva, trattandosi di ottemperanza alla medesima sentenza. Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata.

Quanto alla richiesta di spese per soccombenza virtuale, il TAR ha richiamato il principio per cui il giudice dell’ottemperanza non può integrare la decisione civile, essendo vincolato al comando contenuto nella sentenza. In particolare, il dispositivo della sentenza ottemperanda nulla prevedeva in ordine agli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di spese legali: in assenza di espressa statuizione, la domanda non poteva trovare accoglimento, non potendosi ammettere alcuna attività di precisazione o integrazione del giudicato che esulerebbe dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Collegio ha altresì respinto la richiesta di penalità di mora, considerando che l’Amministrazione si era prontamente attivata richiedendo la documentazione necessaria e che la sentenza del giudice ordinario aveva già previsto la corresponsione degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo risarcitorio, misura ritenuta equa anche ai sensi dell’art. 114, comma quarto, cod. proc. amm..

Infine, è stata dichiarata virtualmente infondata la domanda di pagamento delle spese conseguenti agli atti di precetto: tali spese, non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, non sono dovute poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore, il quale una volta optato per tale via non può riversarne i costi sull’Amministrazione. La reciproca soccombenza virtuale su più domande e la peculiarità della vicenda hanno infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite, con restituzione del contributo unificato alle parti ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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