Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 1081 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. L’obbligo sorge quando la sentenza sia divenuta definitiva, sia stata notificata e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata la persistente inerzia, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta con facoltà di delega. La domanda di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è accolta nei limiti degli interessi legali, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione e dies ad quem coincidente con l’adempimento spontaneo o con quello del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, docente con incarichi di supplenza temporanea, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, con sentenza n. 1340/2025 pubblicata il 20 febbraio 2025, l’accertamento del diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.652,40 oltre accessori.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata ai fini esecutivi, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni; l’Amministrazione non aveva però provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario, una volta divenuta definitiva, assume un immediato valore conformativo-ordinatorio. L’obbligo dell’Amministrazione non si esaurisce nel rispetto formale del dictum, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il TAR verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accerta inoltre che l’Amministrazione intimata non ha dato alcuna esecuzione al dettato giudiziale.
Su queste premesse il ricorso è accolto. Il TAR ordina al Ministero di dare ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore, corrispondendo l’importo di € 2.652,40 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, incaricato ratione muneris e con facoltà di delega. Il commissario si insedierà su istanza di parte, assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Quanto alla penalità di mora, la domanda è accolta nei limiti degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure a quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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