Ottemperanza dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere (TAR Puglia n. 417 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza dichiara l’improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere quando l’amministrazione, successivamente alla notifica del ricorso e alla costituzione in giudizio, abbia integralmente adempiuto al giudicato e la parte ricorrente ne abbia formalmente attestato l’avvenuto adempimento, chiedendo la declaratoria. L’adempimento sopravvenuto non elide la soccombenza dell’amministrazione, la quale è condannata alla rifusione delle spese processuali, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo di euro 1.000,00 quale contributo per la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato. Essendo rimasto inadempiuto il Ministero, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che, con atto difensivo depositato il 6 marzo 2026, la parte ricorrente aveva dichiarato di aver ricevuto l’accredito della somma dovuta in sentenza, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese.

Il Collegio, verificata la sopravvenienza dell’adempimento da parte dell’amministrazione e la formale dichiarazione della ricorrente, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere.

Quanto alle spese, il TAR le ha poste a carico del Ministero resistente, rilevando che l’adempimento era intervenuto successivamente alla notifica del ricorso e all’iscrizione a ruolo del giudizio (16 ottobre 2025), con la conseguenza che l’iniziativa giudiziale aveva comunque sortito l’effetto di sollecitare l’esecuzione del giudicato. Le spese sono state liquidate in euro 300,00 per compensi professionali, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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