Decadenza dagli incentivi fotovoltaici e superamento del termine per il falso (Cons. Stato n. 3262 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del GSE di disporre la decadenza dagli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in presenza di documentazione falsa o contraffatta, non è soggetto al termine annuale di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, richiamato dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, dovendosi applicare il comma 2-bis del medesimo articolo che consente l’annullamento anche oltre tale termine. Il GSE non deve attendere il giudicato penale, potendo valutare autonomamente la falsità dei dati e dei documenti sulla base delle risultanze delle indagini. La presentazione di elaborati tecnici con sottoscrizione apocrifa del professionista integra violazione rilevante ai sensi dell’Allegato 1, lett. a), del D.M. 31 gennaio 2014, che impedisce la mera decurtazione dell’incentivo e impone la decadenza. L’interesse pubblico al recupero è in re ipsa, non essendo configurabile alcun affidamento legittimo sulla ritenzione di erogazioni pubbliche non spettanti.
Il Fatto
Una società aveva presentato domanda di ammissione alle tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia per un impianto fotovoltaico realizzato su un capannone. Il GSE aveva riconosciuto l’incentivo nel 2013. A seguito di un sequestro penale per falso e truffa aggravata, il GSE avviava un procedimento di verifica e, con provvedimento del 4 dicembre 2024, disponeva la decadenza dagli incentivi, rilevando la falsità della documentazione tecnica e la difformità rispetto ai titoli edilizi comunali. La società impugnava l’atto davanti al TAR Lazio, che respingeva ricorso e motivi aggiunti. Proponeva quindi appello, lamentando la nullità della sentenza per omesso esame di questioni, l’erronea applicazione dei termini dell’autotutela, la mancata considerazione della sanatoria edilizia e la duplicazione delle pretese restitutorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. In via preliminare esclude la sospensione del giudizio in attesa dell’esito penale, per l’autonomia del giudizio amministrativo e dell’istruttoria del GSE, e ribadisce che il superamento del termine per l’autotutela in caso di falso non richiede il passaggio in giudicato della sentenza penale.
Quanto al primo motivo, i vizi denunciati (omesso esame di questioni ed errori materiali, come l’indicazione dell’anno 2011 per l’ammissione) costituiscono vizi di motivazione, non ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 105 c.p.a., che l’Adunanza Plenaria ha tipizzato in carenze macroscopiche. In forza dell’effetto devolutivo dell’appello, il giudice può integrare la motivazione, come avviene sul quarto motivo.
Sul secondo motivo, la Corte richiama l’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, come modificato dal d.l. n. 76/2020: il potere del GSE resta di verifica e controllo, con decadenza dovuta e vincolata. Il richiamo ai presupposti dell’art. 21-nonies consente l’intervento anche oltre il termine annuale in presenza di falso, e il comma 2-bis ne ammette l’esercizio oltre i dodici mesi. Il GSE ha effettuato una autonoma valutazione della falsità, e l’attesa della sentenza di primo grado è espressione del principio di collaborazione e buona fede. La falsità impediva la percezione degli incentivi ai sensi dell’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011.
La Corte qualifica la violazione come rilevante: la sottoscrizione e il timbro apocrifi riguardano documentazione essenziale, e la falsa rappresentazione ha investito la stessa configurazione dell’impianto, realizzato in forza di titoli edilizi relativi a impianti differenti, con artificioso frazionamento sul medesimo capannone. La sanatoria del 2016 è successiva alla domanda di incentivi. È invece infondato il richiamo al diverso impianto oggetto di decurtazione, nonché il motivo sulla tariffa omnicomprensiva: la decadenza comporta la perdita dell’intero regime incentivante. Quanto alla duplicazione, la domanda di restituzione è atto dovuto e la società dovrà restituire solo quanto effettivamente percepito e non già recuperato per lo stesso titolo.
Nota della Redazione
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