Terzo condono e nuovi volumi in area vincolata: diniego legittimo (TAR Sicilia n. 3189 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La sanatoria resta esclusa quando l’intervento comporti la creazione di una nuova volumetria o di una nuova superficie paesaggisticamente intesa. Il diniego opposto dalla Soprintendenza costituisce atto vincolato: non richiede comparazione con l’interesse privato né motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla repressione, ed è sufficiente la motivazione per relationem ex art. 3, comma 3, legge n. 241/1990. Il tempo non legittima situazioni contra jus e non è configurabile alcun affidamento tutelabile.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha negato il condono, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e della legge regionale n. 37/1985, di opere edilizie realizzate in area ricadente in un comprensorio vincolato con decreto n. 6561/1967. L’intervento consisteva nell’ampliamento in sopraelevazione del primo piano di un fabbricato, per il quale era stata presentata domanda di condono nel dicembre 2004.

Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe, difetto di istruttoria per applicazione generalizzata della circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022 e carenza motivazionale. Con memoria non notificata ha poi contestato il potere ripristinatorio della Soprintendenza. L’Amministrazione ha resistito richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la normativa regionale siciliana di interpretazione dell’art. 32, comma 27, lettera d).

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile la censura introdotta con la memoria del 29 settembre 2025, perché formulata con atto non notificato e, comunque, oltre il termine decadenziale per l’impugnazione del provvedimento.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269/2003 ammette la sanatoria in area vincolata solo al ricorrere congiunto di quattro condizioni, già indicate in massima. Il Collegio ha dato conto di un orientamento espresso in numerose pronunce della stessa Sezione, richiamate per relationem.

Il diniego è stato ritenuto legittimo perché l’intervento comportava la creazione di nuova volumetria e superficie in zona vincolata: la fattispecie fuoriesce dall’area della sanatoria possibile. Il provvedimento era quindi interamente vincolato, con la conseguenza che non si richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati sacrificati.

Da ciò il Tribunale ha fatto derivare l’irrilevanza della disparità di trattamento e l’impossibilità di configurare un affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione abusiva, che il tempo non può legittimare. Il carattere vincolato dell’atto rende inoltre superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, salvo ipotesi residuali.

Quanto alla motivazione, il Collegio ha ritenuto adeguato il richiamo, ex art. 3, comma 3, legge n. 241/1990, alla circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, che chiarisce l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi comportanti nuovi volumi o superfici. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione del complessivo svolgimento della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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