Decadenza dagli incentivi fotovoltaici e termine ragionevole per l’autotutela (TAR Lazio n. 12961 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici ridetermina in misura inferiore la tariffa incentivante riconosciuta, per carenza dei requisiti di accesso al beneficio, ha natura di decadenza e non di annullamento d’ufficio, sebbene sia accomunato a quest’ultimo per quanto riguarda le condizioni di esercizio del potere. Il termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990, introdotto dall’art. 56, d.l. n. 76/2020 e applicabile ai provvedimenti adottati prima del 17 luglio 2020 con decorrenza da tale data, non opera quando l’erroneità dei presupposti sia rimproverabile all’interessato per una falsa rappresentazione dei fatti. In tale evenienza, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, il potere può essere esercitato entro un termine ragionevole, che decorre dal momento in cui l’amministrazione raggiunge la piena conoscenza dei fatti (c.d. simmetria informativa), ossia all’esito del contraddittorio procedimentale. La documentazione fotografica dell’impianto ultimato, prescritta dall’art. 5, comma 4, e Allegato 4, d.m. 19 febbraio 2007, richiamato dall’art. 1-septies l. n. 129/2010, ha portata probatoria privilegiata e non può essere surrogata da asseverazioni tecniche o dichiarazioni di parte.

Il Fatto

Una società, proprietaria di un capannone industriale, realizzava nel 2010 un impianto fotovoltaico di 43,00 kWp sulla copertura, comunicando la conclusione dei lavori il 30.12.2010 e allegando documentazione fotografica. Il Gestore dei Servizi Energetici riconosceva la tariffa incentivante del c.d. Secondo Conto Energia in misura pari a 0,443 €/kWh.

Avviato un procedimento di verifica nel 2024 ed effettuato un sopralluogo, il GSE contestava la difformità dell’impianto rispetto al progetto, ravvisando la presenza di una sola coppia di cavi di stringa in ingresso ai quadri di parallelo DC, anziché due, e l’inidoneità delle fotografie prodotte a dimostrare l’ultimazione dei lavori entro il termine perentorio del 31.12.2010. Con provvedimento del 10.10.2025, il Gestore disponeva la decadenza dalla tariffa più favorevole e l’ammissione alla tariffa inferiore di 0,388 €/kWh a far data dall’entrata in esercizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, esaminando i due motivi. Quanto al primo, relativo alla tardività dell’azione del Gestore, la Sezione ha qualificato il provvedimento come decadenza, non ostandovi l’ammissione contestuale a una diversa tariffa. Ha quindi ricostruito il regime transitorio del termine di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, richiamato dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011: diciotto mesi decorrenti dal 17.07.2020 per i provvedimenti adottati prima di tale data; diciotto mesi dall’adozione per quelli adottati fino al 31.05.2021; dodici mesi dall’adozione per i successivi.

Pur riconoscendo che, nel caso di specie, il termine fisso sarebbe decorso il 17.01.2022, il Collegio ha applicato l’eccezione del comma 2-bis dell’art. 21-nonies, ipotizzando una falsa rappresentazione dei fatti. Ha ricordato che la tutela dell’affidamento è riconosciuta solo se incolpevole e che, in presenza di una rappresentazione difforme dalla realtà rimproverabile all’interessato, si riespande il diverso limite del termine ragionevole, decorrente non dall’adozione del provvedimento ma dalla scoperta dell’illegittimità.

Con riferimento alla fattispecie concreta, il Collegio ha precisato che la simmetria informativa tra amministrazione e privato si è realizzata solo al momento delle osservazioni fornite dalla società il 22.07.2025. Il provvedimento adottato il 10.10.2025, a distanza di quasi tre mesi, risulta pertanto tempestivo. La Sezione ha richiamato precedenti secondo cui l’assenza di un termine finale nelle ipotesi di falsa rappresentazione opera solo quando la pubblica amministrazione non abbia piena conoscenza dei fatti, escludendo un potere di intervento sine die una volta raggiunta la contezza della situazione.

In relazione al secondo motivo, il TAR ha ritenuto infondate le contestazioni sulla valutazione probatoria. Ha ribadito che l’ultimazione dei lavori entro il 31.12.2010 è condizione prioritaria per l’accesso al regime incentivante e che la sua dimostrazione avviene tramite dossier fotografico, unica modalità obiettiva di accertamento. Le fotografie prodotte risultavano difformi dal progetto, mostrando una sola coppia di cavi di stringa, e la spiegazione della loro collocazione sottotraccia non è stata ritenuta verosimile. La documentazione fotografica non può essere surrogata da asseverazioni o dichiarazioni di parte, gravando sull’interessato l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti di ammissione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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