Carta del docente, ottemperanza al giudicato e no all’astreinte per crisi fiscale (TAR Campania n. 1188 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza che ha riconosciuto al docente il beneficio economico della carta del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, quando l’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non provi l’avvenuto pagamento. Sussiste, in capo all’amministrazione, l’onere della prova dell’adempimento. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è Automatica: il giudice dell’ottemperanza, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, può negarla o ridurne l’importo quando ricorrano la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico, quali ragioni ostative autonome rispetto alla manifesta iniquità. Il ricorso per ottemperanza è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica e ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta del docente, per l’aggiornamento e la formazione professionale, con condanna dell’amministrazione all’assegnazione del beneficio per l’anno scolastico indicato.
Notificata la sentenza all’amministrazione e formatosi il giudicato, come attestato dal certificato di cancelleria, il ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento della parte pubblica. Ha quindi chiesto la declaratoria dell’obbligo di conformazione al giudicato, la condanna al pagamento delle somme, l’assegnazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, oltre all’astreinte. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.. È altresì ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata prima di tale scadenza.
Nel merito, il ricorso è fondato. Le statuizioni del giudicato, correttamente notificate, non hanno ricevuto esecuzione. L’amministrazione intimata, costituitasi solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Collegio richiama il principio in tema di onere della prova dell’adempimento, per cui grava sul debitore la dimostrazione dell’estinzione dell’obbligazione. Da qui la declaratoria dell’obbligo di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione del provvedimento.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora il Commissario ad acta nel Dirigente della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della parte, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Sulla richiesta di penalità di mora, il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 15/2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice dell’ottemperanza un ampio potere discrezionale. Alla luce di tale decisione, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte. Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati, con condanna dell’amministrazione soccombente alle spese di lite, liquidate e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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