L’attività di casa funeraria rientra nelle destinazioni d’uso temporanee agevolate dalla normativa emergenziale (TAR Abruzzo n. 185 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di cui all’art. 26 della L.R. Abruzzo 29/2020, dettata con finalità di accelerazione e semplificazione delle procedure urbanistiche per agevolare la ripresa economica successiva all’emergenza pandemica, ha carattere onnicomprensivo: la previsione delle destinazioni d’uso temporanee per “attività economiche, sociali, culturali, sportive e ricreative” include, in difetto di espresse preclusioni, sia l’agenzia funebre sia la casa funeraria. Il comma 2 dell’art. 26 citato, nel consentire l’utilizzo di “immobili privati siti nelle immediate vicinanze, o parti di essi”, non richiede che l’operatore sia titolare di una preesistente attività economica nei medesimi locali, né l’esecuzione di ampliamenti edilizi, essendo sufficiente la rimodulazione degli spazi interni. L’autorizzazione temporanea biennale rilasciata ai sensi della normativa emergenziale si pone legittimamente in deroga al procedimento autorizzatorio di cui all’art. 37 della L.R. 41/2012, anche in ragione della compatibilità tra la gestione della casa funeraria e la pregressa attività di impresa funebre ai sensi dell’art. 35, comma 6, della L.R. 41/2012. La sopravvenuta scadenza del termine di efficacia del titolo determina la carenza di interesse alla decisione della domanda di annullamento, residuando l’esame delle censure ai soli fini risarcitori.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva comunicato l’esito favorevole del procedimento di accertamento per l’esercizio temporaneo, per la durata non superiore a due anni, dell’attività di casa funeraria in favore di una società concorrente, ai sensi della L.R. Abruzzo 41/2012 e della L.R. Abruzzo 29/2020. Il ricorso, inizialmente proposto in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, era stato trasposto dinanzi al TAR a seguito dell’opposizione della controinteressata. Nelle more del giudizio, il titolo temporaneo aveva cessato i suoi effetti e la società controinteressata aveva conseguito nuove autorizzazioni definitive per la realizzazione e l’esercizio della casa funeraria, non impugnate dalla ricorrente, la quale insisteva per la decisione ai soli fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato le censure esclusivamente ai fini risarcitori, avendo accertato la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda impugnatoria, atteso che l’atto impugnato aveva natura temporanea ed aveva ormai cessato ogni effetto.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo dalla ratio legis della L.R. Abruzzo 29/2020: l’art. 1 della legge individua la finalità di accelerare e facilitare le procedure in ambito urbanistico e di stabilire misure straordinarie e temporanee di semplificazione per agevolare la ripresa economica e produttiva della Regione a seguito dell’emergenza pandemica. L’elencazione delle attività di cui all’art. 26, comma 1, è stata qualificata come pressoché onnicomprensiva, tale da ricomprendere, in assenza di espresse preclusioni, sia l’agenzia funebre sia la casa funeraria.
Quanto al comma 2 dell’art. 26, il Collegio ha escluso che la previsione dell’utilizzo di “immobili privati siti nelle immediate vicinanze, o parti di essi” costituisca requisito imprescindibile, valorizzando il tenore letterale della disposizione e l’espressione onnicomprensiva del comma 1, oltre alla sostanziale parificabilità tra l’attività di casa funeraria e l’impresa funebre. Nel caso concreto, la disponibilità di maggiori spazi era stata conseguita mediante la rimodulazione in riduzione dei locali dell’agenzia funebre, con un modesto ampliamento per l’esposizione delle salme, senza necessità di un rilevante intervento edilizio.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto legittima la deroga al procedimento autorizzatorio di cui all’art. 37 della L.R. 41/2012, in virtù dell’espressa previsione dell’art. 35, comma 6, della medesima legge, che riconosce l’oggettiva compatibilità tra la gestione della casa funeraria e la pregressa attività funebre. Ha infine disatteso la prospettazione della ricorrente circa un simultaneo esercizio delle due attività nei medesimi locali, risultando dagli atti la trasformazione della destinazione d’uso.
La domanda risarcitoria è stata respinta per la mancata dimostrazione del danno, evidenziando come l’interesse della ricorrente fosse diretto a conservare una situazione di monopolio nel territorio comunale, in contrasto con il principio di concorrenza accolto dal diritto nazionale e unionale.
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Nota della Redazione
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