Decadenza del magistrato onorario per incompatibilità: effetto automatico non graduabile (Cons. Stato n. 6810 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza del magistrato onorario per sopravvenuta causa di incompatibilità, prevista dagli artt. 5 e 21, comma 1, d.lgs. n. 116/2017, opera ipso iure come effetto giuridico oggettivo del verificarsi del fatto contemplato dalla norma, e non come sanzione. L’atto che la dichiara ha natura ricognitiva e dichiarativa, sicché è irrilevante che la causa di incompatibilità sia stata rimossa nel corso del procedimento. Trattandosi di istituto neutro sotto il profilo punitivo, non trovano applicazione i principi di proporzionalità e di graduazione della misura, elaborati dalla Corte cost. n. 51 del 2024 con esclusivo riferimento ai provvedimenti sanzionatori. La conferma nell’incarico intervenuta nelle more del procedimento decadenziale non è idonea a integrare alcuna contraddittorietà, avendo i due provvedimenti oggetto, funzioni e presupposti differenti.

Il Fatto

La parte appellante, già vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di un tribunale siciliano, ha impugnato la delibera del Consiglio superiore della magistratura che l’ha dichiarata decaduta dall’incarico, unitamente al decreto ministeriale di recepimento, chiedendo l’accertamento del diritto a permanere in servizio fino al settantesimo anno di età.

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso. La vicenda trae origine da una dichiarazione di incompatibilità resa nel 2018 dall’interessato, coniugato con altro magistrato onorario dello stesso ufficio ed esercente la professione forense nel medesimo circondario. Dopo la contestazione della situazione da parte del Procuratore generale, la rimozione dei mandati nel 2021 e due provvedimenti di conferma adottati dal Consiglio nel 2021 e nel 2022, la decadenza è stata deliberata nel dicembre 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la fattispecie muovendo dall’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 116/2017, che ricollega la decadenza al sopravvenire di una causa di incompatibilità, e dal rinvio all’art. 5, comma 3, del medesimo decreto, che vieta all’avvocato magistrato onorario di esercitare la professione forense nel circondario del tribunale di assegnazione. Dal combinato disposto emerge uno schema logico norma – fatto – effetto giuridico: il prodursi del fatto comporta automaticamente la decadenza.

Da qui la qualificazione dell’istituto come fattispecie estintiva automatica, che non richiede alcun coefficiente di colpevolezza. L’atto di decadenza ha valenza ricognitiva e dichiarativa: non rileva che la causa di incompatibilità sia venuta meno medio tempore. Il Collegio valorizza la ratio di prevenzione dell’offuscamento dell’immagine di terzietà del giudice, nonché il principio ubi commoda, ibi incommoda, richiamando l’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 116/2017 sulla temporaneità dell’incarico onorario, che giustifica una disciplina delle incompatibilità più severa rispetto a quella del pubblico impiego.

La decadenza è istituto di diritto pubblico, non sanzionatorio: la sua funzione è obiettiva, a tutela dell’attività giurisdizionale, dell’immagine e dell’imparzialità delle pronunce. Ne segue l’inapplicabilità dei principi elaborati dalla Corte cost. n. 51 del 2024, relativi alle sanzioni fisse non graduabili, invocati dalla parte: quel riferimento attiene ai soli provvedimenti punitivi, mentre il comportamento lesivo delle incompatibilità è già previsto come illecito disciplinare in ambito forense, con un diverso frangente giuridico e, quindi, con una diversa disciplina.

Quanto all’art. 11, comma 10, della circolare C.S.M. del 15 novembre 2017, che impone il non luogo a provvedere quando la causa di incompatibilità sia rimossa nelle more, il Collegio osserva che la rimozione stabile non risulta provata e che l’attività forense è proseguita anche nel 2023, come attestato dagli accertamenti istruttori. L’autogoverno avrebbe comunque potuto derogare all’auto-vincolo.

La conferma intervenuta in pendenza del procedimento non genera contraddittorietà: i due provvedimenti hanno oggetto e funzioni differenti, l’uno volto a scrutinare i requisiti professionali, l’altro ad accertare le incompatibilità, e la contraddittorietà meramente formale sugli effetti non ridonda in eccesso di potere. Infine, il Collegio esclude la natura sanzionatoria della misura, respingendo la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e negando l’applicabilità dell’art. 30-sexies d.lgs. n. 116/2017, introdotto nel 2025 e non riferibile all’istituto in esame. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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