Occupante sine titulo privo di interesse a impugnare la gara demaniale (Cons. Stato n. 6811 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una concessione demaniale marittima ormai scaduta, che continui a detenere l’area senza titolo, è privo di un interesse diretto, concreto ed attuale a contestare le vicende relative all’area demaniale a suo tempo concessagli. La sopravvenuta scadenza del titolo, accertata con efficacia di giudicato interno e non ritualmente impugnata, preclude all’occupante sine titulo di trarre utilità dall’eventuale accoglimento dell’impugnativa avverso la procedura selettiva e l’aggiudicazione disposta in favore di un terzo. Le proroghe legislative dei rapporti concessori in essere, da ultimo fissate al 2027, presuppongono un titolo valido ed efficace al momento della loro entrata in vigore e non si estendono a chi non sia più concessionario. Ne segue l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse.
Il Fatto
Una società aveva proposto ricorso al TAR avverso gli atti prodromici all’affidamento, con procedura ad evidenza pubblica, di numerose concessioni demaniali marittime e avverso il provvedimento di proroga tecnica. Il TAR Lazio, con la pronuncia di primo grado, aveva accolto in parte il ricorso, annullando il bando del 2020 e riconoscendo la conservazione dell’efficacia della concessione, respingendo invece la domanda di estensione della sua durata.
Avverso quella decisione un’ulteriore società, collocatasi in posizione favorevole nella graduatoria provvisoria della gara annullata, aveva proposto opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. Il TAR, accogliendo l’opposizione, aveva annullato la sentenza di primo grado; di qui l’appello della concessionaria, che ha contestato la tempestività dell’opposizione e la sussistenza dell’interesse dell’opponente.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di interesse, sollevata dall’amministrazione comunale e dalla controinteressata. Il Collegio rileva che la concessione dell’appellante era ormai scaduta da lungo tempo e che tale scadenza è stata accertata con giudicato interno, non essendo stata tempestivamente impugnata la statuizione del TAR che aveva respinto la domanda di estensione del titolo.
Ne deriva che l’appellante deve qualificarsi come occupante sine titolo dell’area demaniale, non avendo partecipato ad alcuna procedura competitiva per la riassegnazione del lotto. L’accoglimento del gravame non potrebbe produrre alcun beneficio nella sua sfera giuridica, poiché l’eventuale conferma dell’annullamento della procedura selettiva non inciderebbe sull’accertamento definitivo della scadenza del titolo.
La Sezione richiama il proprio precedente Cons. St., sez. VII, n. 3951 del 2025, reso su controversia sovrapponibile relativa alla medesima procedura, ove si è chiarito che il titolare di una concessione scaduta è privo di un interesse giuridicamente tutelato a contestare le vicende dell’area, anche se continua a detenerla materialmente. Il Collegio disattende poi la tesi dell’appellante secondo cui la nuova aggiudicazione disposta nel 2025 avrebbe configurato un’autonoma ragione di interesse.
Sul primo motivo, concernente la pretesa tardività dell’opposizione di terzo, la Corte conferma la tempestività. La pubblicazione della determina di annullamento in autotutela, avvenuta nella sezione informativa del sito istituzionale, integra una mera pubblicità notizia e non una fonte di conoscenza legale. L’art. 29 del d. lgs. n. 50/2016 distingue la pubblicazione ai fini di trasparenza da quella che produce effetti giuridici, collegando questi ultimi alla pubblicazione sul profilo del committente, che per gli enti locali va individuato nell’albo pretorio, anche on line. Nel caso concreto tale adempimento non risulta rispettato.
Quanto alla proroga delle concessioni, la Corte ne afferma l’interpretazione restrittiva: essa presuppone un titolo valido ed efficace al momento dell’entrata in vigore della legge, come già ritenuto da Cons. St. n. 1688 del 2024. L’appellante non può dunque invocarla né opporla al riavvio della procedura. Infine, la Sezione ribadisce che, in assenza del piano di utilizzo degli arenili, sono legittime le procedure ad evidenza pubblica di durata annuale, richiamando il precedente Cons. St. n. 6699 del 2023, i cui principi restano validi anche dopo le Sezioni Unite n. 32559 del 2023.
Nota della Redazione
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