L’avviso orale ex art. 3 d.lgs. n. 159/2011 non richiede la comunicazione di avvio del procedimento e si fonda su un quadro indiziario autonomo (TAR Calabria n. 1554 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risolvendosi in un ammonimento avente natura monitoria e preventiva, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Il provvedimento, avendo carattere preventivo e cautelare, non presuppone l’accertamento della responsabilità penale del destinatario e l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti, con sindacato del giudice amministrativo limitato alla manifesta irragionevolezza, all’arbitrarietà e all’adeguatezza della motivazione e dell’istruttoria. Il rapporto tra procedimento amministrativo e decisioni del giudice penale è caratterizzato dalla diversità dei presupposti e dall’assenza di automatismi, restando impregiudicato il potere dell’Amministrazione di valutare la gravità delle condotte contestate per fondare il giudizio di pericolosità, da verificare alla luce del principio del tempus regit actum.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’avviso orale emesso dal Questore di Catanzaro in data 10.10.2023, deducendo che il provvedimento non conteneva elementi idonei a dimostrare la sua pericolosità sociale, essendo i fatti richiamati risalenti al 2017 e comunque modificati rispetto alla misura custodiale originaria, trasformata in arresti domiciliari. In particolare, il ricorrente lamentava l’insufficienza istruttoria e il difetto di motivazione, nonché la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., il deposito documentale effettuato dalla difesa erariale in data 19 giugno 2026, in quanto tardivo rispetto ai termini di legge.
Nel merito, il Collegio ha disatteso la censura relativa alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, richiamando la giurisprudenza del medesimo Tribunale (TAR Calabria, Sez. I, 8 giugno 2026, n. 1081) secondo cui l’avviso orale, risolvendosi in un ammonimento a contenuto monitorio e preventivo, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.
Quanto alle censure di merito, il Tribunale ha premesso che la misura di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2011 ha carattere preventivo e cautelare, concretizzandosi in una comunicazione con la quale l’Autorità di pubblica sicurezza invita il soggetto a tenere una condotta conforme alla legge. In tale quadro, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’accertamento dei presupposti e il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai profili della manifesta irragionevolezza e dell’adeguatezza motivazionale e istruttoria, come già affermato da TAR Calabria, Sez. I, n. 2196 del 2025, n. 704 del 2025, n. 71 del 2024 e Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1422 del 2023.
Il Collegio ha quindi rilevato che il giudizio di pericolosità era stato fondato sul configurato reato di estorsione aggravata di cui all’ordinanza cautelare del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 14.9.2022 e sui precedenti di polizia. Ha precisato che il rapporto tra procedimento amministrativo e giudizio penale è caratterizzato dalla diversità dei presupposti e dall’assenza di automatismi, sicché la successiva evoluzione del procedimento penale non incide sul potere dell’Amministrazione di valutare la gravità delle condotte contestate.
Il Tribunale ha infine osservato che, pur essendo i precedenti di polizia richiamati genericamente, la fattispecie estorsiva — commessa in concorso con altri, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso e in tempi e luoghi diversi, come confermato dall’ordinanza del Tribunale del riesame del 19.10.2023 — era idonea a supportare la prognosi di pericolosità e a integrare il requisito della “dedizione” alla commissione di reati di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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