Ottemperanza prematura quando manca la notifica del titolo e il decorso dei 120 giorni (TAR Puglia n. 852 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta per l’esecuzione di una sentenza di condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento di somme di denaro è soggetta alla condizione dell’azione consistente nell’avvenuto decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. La notificazione del titolo deve essere effettuata presso la sede reale o la PEC dell’Amministrazione debitrice e non presso la sede dell’Avvocatura dello Stato. La mancanza della notifica e il mancato decorso del termine, rilevabili d’ufficio in quanto attinenti a una condizione dell’azione, determinano l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, soccombente in un precedente giudizio di cognizione conclusosi con una pronuncia del Tribunale di Taranto che aveva riconosciuto il suo diritto a conseguire somme di danaro dall’Amministrazione scolastica, proponeva ricorso per l’ottemperanza di tale sentenza, asseritamente passata in giudicato.
L’Amministrazione statale intimata si costituiva in giudizio con atto di mero stile. Nell’udienza camerale, il Collegio segnalava alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile definizione in rito del giudizio per una questione rilevata d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, accogliendo la questione preliminare rilevata d’ufficio. Il Collegio ha richiamato l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che preclude al creditore di una Pubblica Amministrazione l’avvio dell’azione esecutiva prima che siano decorsi centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Premessa l’applicabilità di tale disposizione al giudizio di ottemperanza, il TAR ha ricordato che la notificazione del titolo, prodromica all’azione, deve essere effettuata presso il domicilio reale o la PEC dell’Amministrazione debitrice e non presso l’Avvocatura dello Stato.
Nel caso concreto, la ricorrente non ha dedotto né comprovato di aver effettuato la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, con la conseguenza che non poteva ritenersi rispettata la condizione dell’azione consistente nel decorso del termine dilatorio. Tale carenza, attenendo a una condizione dell’azione, è stata ritenuta rilevabile d’ufficio dal giudice.
La mancata notifica ha impedito all’Amministrazione di essere posta nelle condizioni di adempiere spontaneamente, rendendo prematuro il ricorso. In applicazione di tale principio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite, stante la natura della controversia e l’esito in rito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.