Decadenza del Piano degli Interventi e diniego di proroga del PUA (Cons. Stato n. 6301 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di efficacia del Piano degli Interventi, previsto dall’art. 18, comma 7, della legge regionale del Veneto n. 11/2004, è un termine legale di efficacia di uno strumento urbanistico già approvato e non un termine procedimentale. Esso non rientra, pertanto, nella sospensione dei termini disposta dall’art. 103, comma 1, del d.l. n. 18/2020. La proroga triennale dell’art. 10, comma 4-bis, del d.l. n. 76/2020 riguarda le convenzioni di lottizzazione, gli accordi similari e i relativi piani attuativi e atti propedeutici, non il Piano degli Interventi, che è strumento urbanistico generale. Decadute le previsioni operative, il Comune esercita un’ampia discrezionalità nella ripianificazione dell’area. La mera vocazione edificatoria di fatto non attribuisce al proprietario un diritto all’edificabilità, salvo che ricorra un affidamento qualificato.
Il Fatto
Gli appellanti sono proprietari di terreni siti nel Comune di Padova, ricompresi in un ambito destinato alla predisposizione di un Piano Urbanistico Attuativo. Dopo la perimetrazione dell’ambito e una lunga interlocuzione procedimentale, il PUA non è stato mai approvato né convenzionato. A fronte della decadenza delle previsioni del Piano degli Interventi, gli appellanti hanno chiesto una proroga, invocando l’art. 10, comma 4-bis, del d.l. n. 76/2020 e, in subordine, l’art. 18, comma 7-bis, della legge regionale n. 11/2004.
Il Comune di Padova ha respinto l’istanza, rilevando che il Piano degli Interventi era decaduto e che le aree erano divenute “zone bianche”. Gli appellanti hanno impugnato il diniego e, con motivi aggiunti, la delibera consiliare di approvazione del nuovo Piano degli Interventi, che ha riclassificato le aree in zona agricolo-paesaggistica e a verde. Il TAR Veneto ha respinto i ricorsi riuniti; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla mancata considerazione dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 18/2020. La norma sospende il computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi nel periodo emergenziale. Secondo il Consiglio di Stato, essa non rileva rispetto al termine di efficacia del Piano degli Interventi, che non è un termine procedimentale in senso proprio, ma un termine legale di efficacia di uno strumento urbanistico già approvato. Al momento dell’istanza, il piano era dunque decaduto e l’area era qualificata come zona bianca.
Il Collegio esclude inoltre che l’Amministrazione abbia integrato in sede processuale la motivazione del diniego: affermare che il piano era decaduto e l’area divenuta zona bianca equivale a dire che l’istanza di proroga era comunque tardiva. Il provvedimento non si fonda solo sul richiamo alle deliberazioni consiliari, ma anche sulla circostanza che era in corso la formazione di un nuovo Piano Regolatore Comunale.
Il secondo motivo, relativo all’art. 10, comma 4-bis, del d.l. n. 76/2020, è parimenti infondato. La norma proroga i termini di validità, inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione, degli accordi similari e dei relativi piani attuativi e atti propedeutici. Il Piano degli Interventi è invece uno strumento urbanistico generale comunale: la sua efficacia quinquennale è stabilita direttamente dalla legge regionale e non costituisce il termine di validità di una convenzione o di un piano attuativo.
Quanto all’affidamento qualificato, il Consiglio di Stato ribadisce che il privato non ha un diritto al mantenimento della destinazione urbanistica. Le ipotesi di aspettativa qualificata — convenzione ancora efficace, giudicato amministrativo, affidamento consolidato, zona interclusa — non ricorrono: il PUA non è stato approvato né convenzionato. La richiesta di integrazione documentale del 2017 è stata riscontrata solo nel 2020, a quasi tre anni di distanza.
Infine, la mera vocazione edificatoria di fatto non impedisce all’Amministrazione di attribuire all’area una diversa destinazione. La scelta di classificare le aree in zona agricolo-paesaggistica e a verde risulta coerente con gli obiettivi regionali di contenimento del consumo di suolo e immune dalle censure. L’appello è respinto, con condanna degli appellanti alle spese del grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.